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Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli
La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il problema dell’imponibilità dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta da circoli nei confronti degli associati con le sentenze n. 18560 del 20 settembre 2005, n. 18704 del 23 settembre 2005, n. 19840 e n. 19843 del 12 ottobre 2005.
Tali sentenze non forniscono tuttavia risposte univoche al problema della tassabilità o meno dei proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli, e pertanto non consentono l’individuazione di un orientamento chiaro e definitivo dell’amministrazione sull’attività oggetto di esame.
Le pronunce indicate traggono origine da verifiche condotte dall’Amministrazione finanziaria, a seguito delle quali è stata contestata l’imponibilità ai fini Iva ed Ires dei proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti a bevande.
In via generale, in tutti i procedimenti l’Amministrazione finanziaria ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 4 e 5 del DPR 633 del 1972 e art. 148, comma 3 e 4 del Testo Unico delle imposte sui redditi, considerando inoltre l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non rientrante tra le attività istituzionali degli enti verificati.
La sentenza n. 18560 del 20 settembre 2005 in particolare, respinge le argomentazioni di imponibilità avanzate dall’Amministrazione finanziaria ritenendo che nel caso di circoli aventi finalità in campo culturale, ricreativo, sportivo ed assistenziale, la gestione di bar possa essere considerata esclusa dall’imposizione ai fini iva se attività complementare ed accessoria rispetto all’attività istituzionale, ovvero quando rappresenti un mezzo per consentire una migliore permanenza dei soci presso il circolo. In questo caso, l’accertata sussistenza del nesso di accessorietà e complementarietà tra la gestione del bar ed il fine istituzionale dell’ente è stato decisivo al fine di considerare un’attività che di per sé ha carattere commerciale, quale la gestione di un bar, esonerata dal pagamento del tributo oggetto di controversia.
La Corte di Cassazione nella pronuncia del 23 settembre 2005 n. 18704, afferma che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esclusa da iva se svolta in conformità alle finalità istituzionali dell’ente; sono invece considerate commerciali l’attività di gestione di spacci aziendali, di mense e la somministrazione di pasti. La sentenza in argomento afferma inoltre che nel caso di specie non sono stati individuati dai verificatori indicazioni relative a fatti concreti e specifici idonei ad attestare lo svolgimento di un’attività esorbitante i fini istituzionali dell’associazione.
Le sentenze n. 19840 e n. 19843 del 12 ottobre 2005 accolgono invece le conclusioni dell’Amministrazione finanziaria, dimenticando le precedenti indicazioni fornite con le sentenze testè commentate, stabilendo una serie di elementi che fanno ritenere sicuramente commerciali l’attività di gestione di bar presso circoli.
Con la sentenza n. 19840 del 12 ottobre 2005 la Corte, infatti, afferma che la gestione nell’ambito delle strutture associative di un esercizio bar non può farsi rientrare tra le finalità istituzionali di un’associazione culturale, assistenziale o sportiva.
La Corte, in questo caso, non ha ravvisato l’attività di gestione di bar quale attività resa in conformità delle finalità istituzionali dell’ente associativo, sostenendo che solo le prestazioni di servizi che realizzino le finalità istituzionali, (quali la messa a disposizione di un impianto sportivo ove l’ente abbia tale scopo o la messa a disposizione di materiali didattico nel caso in cui l’associazione abbia scopi culturali), svolte senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione, non vanno considerate effettuate nell’esercizio di attività commerciale e quindi non sono imponibili.
Infine, nella sentenza n. 19843 del 12 ottobre 2005, nel riprendere le stesse argomentazioni addotte nella precedente sentenza, afferma che l’attività di gestione di bar interno ad un circolo è in ogni caso commerciale, indipendentemente dalla circostanza che le prestazioni siano rese a soci o a terzi. In tale specifico caso, in cui è stato stabilito lo svolgimento di attività commerciale relativamente alla gestione del bar interno al circolo, il riscontro da parte dei verificatori della mancata tenuta delle scritture e dei registri contabili, ha legittimato il ricorso al metodo induttivo per la ricostruzione del reddito e la determinazione della base imponibile.
In conclusione, dall’esame delle citate sentenze, emerge una grande incertezza interpretativa riguardo al problema della rilevanza tributaria dei proventi derivanti gestione di bar interni a circoli, che necessita di rapidi chiarimenti ministeriali al fine di impedire comportamenti errati da parte dei contribuenti.
Ciò che emerge tuttavia con chiarezza è che solo nel caso in cui l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia svolta in strutture aperte solo ed esclusivamente ai soci, il cui accesso sia inequivocabilmente individuabile come riservato solo a soci, e di conseguenza tale attività possa essere senza ombra di dubbio considerata strettamente connessa o accessoria a quella istituzionale statutaria, i proventi della stessa potranno essere considerati di natura istituzionale e pertanto essere esclusi dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’iva.
Se al contrario l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia svolta in strutture aperte anche a soggetti non soci, si dovrà procedere limitatamente all’attività di somministrazione ad una doppia stesura della contabilità una relativa alla parte istituzionale e una relativa alla parte commerciale.
Da un punto di vista contabile e amministrativo, tuttavia, la soluzione ottimale potrebbe essere in questo caso la tenuta di una contabilità unica, considerando tutti i proventi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande di natura commerciale e quindi produttivi di reddito di impresa. Tale soluzione produrrebbe semplificazione contabile e gestionale ed un aggravio d’imposta del tutto marginale.

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