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Enti del Terzo Settore

Con il nuovo Codice del Terzo Settore viene specificata figura degli ETS (Enti del Terzo settore) che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita.

Per rientrare tra gli ETS (e quindi poter accedere alle agevolazioni fiscali) le organizzazioni dovranno iscriversi al Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e rientrare in una delle categoria previste:
– ODV (Organizzazione di Volontariato),
– APS (Associazione di Promozione Sociale),
– Enti filantropici,
– Imprese Sociali (incluse le cooperative sociali),
– Reti Associative,
– Società di Mutuo Soccorso,
– Associazioni riconosciute e non,
– Fondazioni e altri enti di carattere privato.

 

Di seguito vediamo nello specifico:

Organizzazioni di Volontariato (ODV)

Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) sono costituite per lo svolgimento di attività di interesse generale a favore prevalentemente di terzi e si avvalgono, in modo prevalente, di prestazioni di volontari associati.

 

Per costituire un’ODV è richiesto:
1- Un atto costitutivo che formi un direttivo con:
– un numero di persone fisiche non inferiore a sette
oppure
– un numero di almeno tre ODV.

2- Nella denominazione deve essere indicato l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV. 

3- Lo Statuto.

 

Per svolgere la propria attività l'ODV dovrà:

- avvalersi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati;

- potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi esclusivamente nei limiti del normale funzionamento dell'attività dell'ODV;

- il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

- dovrà essere iscritta al Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS).

 

In tema fiscale:

- le ODV usufruiscono di una normativa di maggior favore, rispetto agli altri ETS; infatti le donazioni in denaro e in natura sono detraibili al 35% fino ad un massimo di € 30.000 per ciascun periodo di imposta oppure in alternativa sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato;

- relativamente ai bilanci le ODV seguono gli obblighi previsti per gli ETS.

 

Associazioni di Promozione Sociale (APS)

Le Associazioni di promozione sociale (APS) sono costituite per lo svolgimento di attività a favore di propri associati, di loro familiari o di terzi e si avvalgono, in modo prevalente, di prestazioni di volontari associati.

 

Per costituire un’APS è richiesto:
1- Un atto costitutivo che formi un direttivo con:
– un numero di persone fisiche non inferiore a sette
oppure
– un numero di almeno tre APS.

2- Nella denominazione deve essere indicato l’indicazione di Associazione di promozione sociale o l’acronimo APS. 

3- Lo Statuto.

 

Per svolgere la propria attività l'APS dovrà:

- avvalersi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati;

- potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi esclusivamente nei limiti del normale funzionamento dell'attività dell'APS;

- il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta percento del numero dei volontari o al cinque percento degli associati.

- dovrà essere iscritta al Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS).

 

In tema fiscale:

- relativamente ai bilanci le APS seguono gli obblighi previsti per gli ETS.

 

Enti Filantropici

Nasce una nuova figura: gli Enti filantropici (che possono costituirsi in forma associativa o di fondazione); essi hanno il fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

 

Per svolgere la propria attività l'Ente Filantropico dovrà:

- avvalersi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati;

- l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e al volontario;

- al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate ed è vietato il rimborso forfetario;

- il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta percento del numero dei volontari o al cinque percento degli associati.

- dovrà essere iscritta al Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS).

 

In tema fiscale:

- relativamente ai bilanci gli Enti FIlantropici seguono gli obblighi previsti per gli ETS;

- il rendiconto deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche;

- le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività derivano principalmente da contributi pubblici e/o privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

 

 

 

Letto 3189 volte Ultima modifica il Giovedì, 26 Marzo 2020