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Dal 1 gennaio 2024 le associazioni che hanno la Partita I.V.A. devono emettere fattura elettronica per incassare eventuali attività commerciali (complementari all'attività istituzionale, di gestione, di pubblicità e sponsorizzazione, etc.) che hanno svolto.

Gli Enti del Terzo Settore e le Associazioni Sportive Dilettantistiche sia grandi che piccole, sono chiamate a dotarsi degli strumenti per l’emissione e la ricezione dei documenti fiscali in versione elettronica.

 

La fattura deve contenere i seguenti dati:

  • data di emissione;
  • numero progressivo di emissione (in genere, per anno solare);
  • dati dell'associazione che fornisce il servizio: nome, ragione sociale, indirizzo, numero di partita IVA e di codice fiscale (generalmente corrisponde alla partita IVA);
  • dati del cliente: nome, ragione sociale, indirizzo, numero di partita IVA e di codice fiscale (generalmente corrisponde alla partita IVA);
  • descrizione dei servizi eseguiti;
  • l'importo dei servizi eseguiti;
  • aliquota dell’IVA e importo dell'IVA applicabile per i servizi eseguiti;
  • il totale della fattura;
  • per le associazioni non è possibile emettere (o ricevere) fatture in split payment (qui l'articolo);
  • (consigliamo di inserire anche i dati bancari per il pagamento ricordando che le associazioni hanno l'obbligo di tracciare tutte le somme superiori ai 1000,00 euro).

 

Il termine di emissione della fattura elettronica dipende dal tipo di fattura:

  • Fattura elettronica immediata; 
  • Fattura elettronica differita. 

 

La fattura immediata (Codice TD01 Fattura) che si usa di norma deve essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (per la cessione di beni: 12 giorni dalla data di spedizione/consegna del bene; per lo svolgimento di servizi: 12 giorni dalla data di pagamento del servizio). 

 

La fattura differita (Codice TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett.a DPR 633/72) che si usa quando si vendono più beni o si erogano diversi servizi nello stesso mese per lo stesso soggetto (il tutto con idonea documentazione) deve essere emessa e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti/consegnati o le prestazioni vengono effettuate. Sarà comunque necessario indicare il mese di riferimento per le prestazioni.

 

Oltre all’emissione in formato elettronico, gli enti si devono attivare per la conservazione elettronica delle fatture: questa è possibile, gratuitamente, attraverso il portale fatture e corrispettivi disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate (qui la guida) o a pagamento attraverso un servizio di fatturazione elettronica.

 

 

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