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IL REGIME DELLA LEGGE N. 398/91: SINTESI

La Legge n. 398/91 prevede a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro loco, particolari modalità di determinazione forfetaria sia del reddito imponibile che dell’IVA da versare, nonché l’esonero dagli adempimenti contabili.

determinazione del reddito

I soggetti in esame determinano il reddito imponibile ai fini IRPEG applicando ai proventi incassati, derivanti dall’esercizio di attività commerciali, il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali (tassate per il loro intero ammontare).

Il predetto coefficiente di redditività, fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 18.5.1999, era pari al 6%.

determinazione delL’IVA

La determinazione dell’IVA segue le regole previste dall’art. 74, comma 6, DPR n. 633/72, in base al quale i soggetti in esame beneficiano di una detrazione forfetizzata pari al 50% dell’IVA a debito.

La predetta detrazione forfetizzata è ridotta al 10% in presenza di prestazioni di sponsorizzazione e ad 1/3 per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

ADEMPIMENTI CONTABILI

In linea generale il regime della Legge n. 398/91 concede l’esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, compresi i registri IVA. In particolare, è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

ADEMPIMENTI

Fino al 31.12.1999

La liquidazione dell’IVA e, se dovuta, dell’imposta sugli spettacoli era effettuata direttamente dall’Ufficio SIAE sulla base delle annotazioni risultanti dalla distinta o dichiarazione d’incasso.

Dall’1.1.2000

La liquidazione dell’IVA è effettuata direttamente dal soggetto in esame, con versamento trimestrale mediante mod. F24, sulla base dei proventi commerciali annotati nell’apposito modello di cui al DM 11.2.1997.

 

Testo estrapolato dal sito dell’Ag. Entrate

Legge del 16/12/1991 n. 398

Titolo del provvedimento:

Disposizioni tributarie relative alle
associazioni sportive dilettantistiche.
(N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni della presente leggevedi anche il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 2002, n138, poi abrogato dalla legge di conversione 8 agosto 2002 n. 178,
entrata in vigore l'11 agosto 2002; vedi anche l' art. 2, comma 31, L. 24dicembre 2003 n.350.)

art. 1

Titolo:

Soggetti interessati. Opzione per il regime speciale IVA
e imposte dirette.
(N.D.R.: Le modifiche introdotte dall'art.25 L.n.133 del
13 maggio 1999 si applicano, ai sensi dell'art.37 L.21 novembre
2000, n.342, a decorrere dal 1 gennaio 2000; l'importo fissatonel primo comma -gia' elevato, unitamente a quello del
secondo comma, dall'art.1 D.P.C. 10 novembre 1998 -e'
elevato a lire 360 milioni a decorrere dal periodod'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio1999. L'importo fissato dal primo comma del presente articolo e'
stato elevato a 310.000 euro dal comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 8/7/2002, n. 138, a decorrere dal periodo d'impostaivi indicato. Successivamente l'anzidetto art. 6 e' stato abrogatodalla legge di conversione 8 agosto 2002, n.
178, entrata in vigore l'11/8/2002. L'art. 90, secondo comma, L.
27 dicembre 2002 n. 289 ha ulteriormente elevato l'importoprevisto dal primo comma a 250.000 euro.").

Testo: in vigore dal 10/12/2000modificato da: L del 13/05/1999 n. 133 art. 25

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro,
affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali dipromozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgonoattivita' sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedentehanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un
importo non superiore a lire 360 milioni, possono optare per l'applicazionedell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle personegiuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cuiall'articolo 2. L'opzione e' esercitata mediante comunicazione a mezzo
lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sulvalore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a

quello in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso,
per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
attivita' commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentareai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto ancheai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazioneagli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.

2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 100milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con
effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e' superato.
3. (Comma abrogato).
art. 2

Titolo:

Regime speciale IVA e imposte dirette.

Testo: in vigore dal 10/12/2000modificato da: L del 13/05/1999 n. 133 art. 25

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono
esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescrittidagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono,
altresi', esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta
d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagliarticoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguitonell'esercizio di attivita' commerciali.
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalita' di cui
all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633.
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerateprogressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documentodi accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' dalla legge 26 gennaio 1983,
n. 18, in materia di scontrino fiscale.
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 e'determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'eserciziodi attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' del 3 per cento e
aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati imodelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e
stabilite le relative modalita' di compilazione.
art. 3

Titolo:

Indennita' di preparazione e promozione: trattamento ai fini delle
imposte sul reddito.

Testo: in vigore dal 21/11/1996


modificato da: DL del 20/09/1996 n. 485 art. 2 convertito

1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 dellalegge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggettidi cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei
soggetti stessi.
art. 4

Titolo:

Diritti alle prestazioni sportive degli atleti. Aliquota IVA.

Testo: in vigore dal 01/01/1992

1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti
effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento

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