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Lotterie, Tombole, Pesche di Beneficenza

La lotteria è un “gioco a sorte” dove i partecipanti acquistano un biglietto (contrassegnato da serie e numerazione progressiva) che viene staccato da una matrice; al termine della vendita dei biglietti vengono effettuate delle estrazioni casuali ad oguna delle quali corriponderà un premio. L’ammontare complessivo della vendita dei biglietti (vendita che deve essere limitata al territorio della provincia) non superi Euro 51.645,69.

La tombola è un altro tipo di “gioco a sorte” che utilizza cartelle portanti una data quantità di numeri (dal numero 1 al numero 90) con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite (es: ambo, terna, quaterna, tombola). I premi assegnati non devono però superare il valore complessivo di Euro 12.911,42. La vendita delle cartelle (contrassegnate da serie e numerazione progressiva) deve essere circoscritta al Comune in cui si effettua la tombola ed ai Comuni limitrofi.

La pesca di beneficenza è una manifestazione che viene organizzata con la vendita di biglietti numerati (ma in questo caso senza una matrice progressiva), e ad alcuni di questi biglietti corrisponde un premio. Il ricavo non deve essere superiore a Euro 51.645,69;  la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune dove si svolge la manifestazione.

Per organizzare una di queste manifestazioni, prima di tutto è necessario inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno una comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, indicando le finalità della manifestazione, l’ambito territoriale di effettuazione, il numero di biglietti e il loro importo. Il tutto con “silenzio assenso” (decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione senza risposta) si intende rilasciato nulla-osta all’effettuazione della manifestazione (art.39, comma 13-quinquies del Decreto Legge n. 269 del 30/09/2003 convertito in Legge con la Legge 24 novembre 2003, n. 326).
Ottenuto quindi il nulla-osta, il legale rappresentante dell’Ente o dell’Associazione deve darne informazione al Prefetto ed al Sindaco del Comune di competenza, (entro 30 giorni dallo svolgersi della manifestazione - in carta intestata:  “In data ……………. si è provveduto a inviare un’autonoma comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”). A tale comunicazione devono essere allegati:

  • per la lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori
  • per la tombole, il regolamento indicante la specifica dei premi in palio e del prezzo delle cartelle, e i documenti che attestino il versamento di una cauzione per un valore complessivo pari a quello dei premi messi in palio, a tutela dei vincitori dei premi previsti. La cauzione va versata a favore del Comune nel cui territorio si svolge la tombola e ha scadenza non inferiore ai tre mesi dalla data di estrazione. Entro trenta giorni successivi all’estrazione, occorre presentare al Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori; verificata la regolarità della documentazione, il Sindaco provvederà allo  svincolo della cauzione. Nel caso in cui i  premi non vengano pagati ai vincitori entro i trenta giorni successivi, il Comune disporrà il vincolo della cauzione
  • per le pesche di beneficenza, il regolamento indicante il numero dei biglietti ed il relativo prezzo.

Per le lotterie e per le tombole, un rappresentante dell’Associazione deve ritirare, prima dell’estrazione, tutti i biglietti o le cartelle invenduti/e, dichiarandoli/e nulli/e. L’estrazione deve essere effettuata alla presenza del  Sindaco (o di un suo incaricato) del Comune nel cui territorio avviene la manifestazione; al termine della manifestazione deve essere redatto un apposito verbale una cui copia deve essere rilasciata al rappresentante comunale e un’altra trasmessa alla Prefettura.
Per le pesche di beneficenza, un responsabile dell’Associazione controlla il numero dei biglietti venduti e, al termine della manifestazione, redige un verbale alla presenza del Sindaco o di un suo incaricato, rilasciandone una copia allo stesso ed inviandone un’altra alla Prefettura entro 15 giorni.

I fondi pervenuti agli enti non commerciali a seguito di raccolte pubbliche non concorrono alla formazione del reddito e, oltre ad essere esclusi da IVA, sono esenti da ogni altro tributo (es: imposta sugli intrattenimenti) (Art. 2 del D.Lgs. 460/1997). Queste agevolazioni fiscali, tuttavia, sono riconosciute solo se le raccolte fondi sono:

  • pubbliche e svolte in modo occasionale;
  • concomitanti con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 600/73 le manifestazioni a sorte locali (tombole, lotterie e pesche/banchi di beneficenza) sono soggette alla ritenuta a titolo d’imposta del 10% del valore dei premi (e non sull’importo incassato con la vendita dei biglietti). Pertanto, entro il giorno 16 del mese successivo a quello della data dell’evento, occorre procedere al versamento della relativa ritenuta compilando la sezione erario del modello F24 ed indicando il codice tributo 1046 corrispondente a “ritenute su premi delle lotterie tombole pesche o banchi di beneficenza”.

Sono escluse da tale ritenuta le tombole effettuate dalle associazioni e dai circoli associativi per i propri soci, per autofinanziarsi o per puro divertimento; inoltre, non occorre richiedere alcuna autorizzazione.

A carico dei soggetti che realizzano raccolte fondi c'è l’obbligo di predisporre apposito rendiconto, da effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale (entro il 30 aprile per i Sodalizi con periodo d'imposta coincidente l'anno solare), separato e ulteriore rispetto al rendiconto annuale economico e finanziario, in cui devono essere riportati, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa nonchè una relazione illustrativa che conterrà:
1- l’importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti;
2- le somme effettivamente destinate alle attività ed ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata;
3- le spese relative sostenute.

In caso di mancata tenuta del rendiconto previsto per ciascuna raccolta fondi le agevolazioni fiscali non vengono perse a patto che, in sede di controllo, “sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile”(Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate).
Se, al contrario, non è possibile produrre alcun documento i proventi della raccolta fondi, per i quali non si è provveduto alla redazione dell’apposito rendiconto, saranno soggetti a tassazione e concorreranno alla formazione del reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività pari al 3 per cento (per le Associazioni in regime fiscale agevolato 398/1991); tali proventi saranno considerati commerciali e, se ciò comportasse il superamento del limite annuo di 250.000 euro, si avrebbe la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla L. 398/1991 e l’applicazione del regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione delle imposte che agli adempimenti contabili.
La mancata tenuta del rendiconto comporta inoltre l’applicabilità di una sanzione amministrativa da Euro 1.032,00 ad Euro 7.746,00.

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