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Obblighi assicurativi

DECRETO OBBLIGATORIETA' ASSICURAZIONI (con Tabella)
12 maggio 2005


DECRETO OBBLIGATORIETA' ASSICURAZIONI
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 17 dicembre 2004
Modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. (GU n. 97 del 28-4-2005)
IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047 e successive modificazioni con cui e' stata istituita la Cassa di presidenza per l'assicurazione degli sportivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n.250;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
Visto in particolare il comma 2-bis dell'art. 51 della citata legge, come modificato dall'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con il quale si prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2004, sono stabilite le modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi;
Vista la nota del 4 agosto 2004 con la quale il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI) esprime il proprio parere favorevole;
Decreta:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Soggetti assicurati
Art. 1.
Soggetti obbligati e beneficiari delle prestazioni assicurative
1. Ai sensi del primo comma dell'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono beneficiari delle prestazioni assicurative obbligatorie tutti gli sportivi dilettanti tesserati con la qualifica di atleta, tecnico, dirigente alle Federazioni sportive nazionali,alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva.
2. Ai fini dell'applicazione della richiamata legge 27 dicembre 2002, n. 289:
a) per atleti dilettanti si intendono tutti i tesserati che svolgono attivita' sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti dagli specifici regolamenti delle organizzazioni sportive nazionali di appartenenza o che vengono ricompresi nelle previsioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) per dirigenti si intendono tutti i tesserati con tale qualifica alle organizzazioni di riferimento e che esercitano le proprie funzioni a livello centrale e/o periferico, ovvero in seno agli affiliati:
c) per tecnici si intendono tutti i tesserati in qualita' di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori ed altre figure diversamente definite o individuate dalle organizzazioni di appartenenza che siano preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.
Art. 2.
Premio assicurativo
1. Ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, gli sportivi dilettanti di cui all'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite delle organizzazioni sportive nazionali di riferimento, con i tempi e le modalita' previsti dal presente decreto quale condizione essenziale per il rilascio della tessera associativa.

Capo II
Ambito di applicazione
Art. 3.
Ambito di applicazione della tutela assicurativa
1. L'assicurazione obbligatoria e' rivolta agli sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva e riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai medesimi durante ed a causa dello svolgimento delle
attivita' sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle funzioni attribuite alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza.
2. Gli infortuni saranno ammessi al beneficio assicurativo, a condizione che le attivita' di cui sopra si svolgano secondo le modalita', i tempi ed in strutture o luoghi regolamentati dalle singole organizzazioni.
3. La normativa di riferimento per l'accertamento delle circostanze di cui sopra e' quella vigente al momento dell'infortunio.

Art. 4.
Validita' dell'assicurazione
1. L'assicurazione e' prestata senza limiti di eta' ed e' valida per il mondo intero, a condizione che le attivita' sportive o le funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente decreto siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti, dai calendari e dagli accordi delle organizzazioni sportive nazionali di riferimento, purche' definiti in una data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio.
2. La garanzia assicurativa inizia dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio e cessa alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento.
Art. 5.
Titoli per le prestazioni assicurative
1. I titoli che danno diritto alla prestazioni assicurative sono:
a) essere tesserato in data certa antecedente all'infortunio mediante le modalita' previste da ciascuna delle organizzazioni sportive di appartenenza;
b) essere in regola con il pagamento del premio assicurativo in data certa antecedente all'infortunio.


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