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Trasparenza

Obblighi di trasparenza e pubblicità per le associazioni.

La legge n.124 del 4 agosto 2017 all’art.1 dal comma 125 al 129 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno le associazioni (di qualsiasi natura quindi anche le associazioni sportive dilettantistiche‚ le associazioni ricreative, le associazioni culturali, le APS, le ODV) le Onlus e le fondazioni che ricevono sovvenzioni‚ contributi‚ incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni o società controllate dalle PA o società in partecipazione pubblica di importo pari o superiore a 10.000 euro‚ nel corso dell’anno precedente devono pubblicare‚ nei propri siti web‚ le informazioni relative a quanto ricevuto.

Sono quindi esonerati da tale obbligo di pubblicazione gli enti che‚ nel periodo annuale considerato‚ abbiano ricevuto sovvenzioni‚ contributi‚ incarichi retribuiti e vantaggi economici inferiori a 10.000 euro.

 

Soggetti obbligati:

Sono tenute a questo adempimento le associazioni (di qualsiasi natura quindi anche le associazioni sportive dilettantistiche‚ le associazioni ricreative, le associazioni culturali, le APS, le ODV) le Onlus e le fondazioni se nell'anno solare hanno ricevuto per importi superiori a € 10.000:

  • contributi,
  • sovvenzioni,
  • sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati.

In tal caso le associazioni devono, entro il 30 giugno dell'anno successivo, pubblicare nel proprio sito web o portale digitale (o, in mancanza del sito, sulla propria pagina Facebook) le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata,
  • data di incasso,
  • causale

 

Precisazioni:

  • l’adempimento riguarda sia i contributi in denaro sia quali in natura (ad esempio bene in comodato); in questo caso il valore economico da indicare del bene sarà, come chiarito dal Ministero, quello “dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione”. Sarà pertanto cura delle associazioni beneficiarie sollecitare la Pubblica Amministrazione affinché offra informazioni in merito.
  • il limite di € 10.000 si intende cumulativo (cioè riguarda il totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non la singola erogazione,
  • il criterio per determinare l’importo è quello di cassa (quindi le somme effettivamente incassate nell'anno solare anche se di competenza di periodi diversi),
  • ove l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'associazione aderisce, che fa sì che il vincolo associativo in tal modo costituitosi all'interno della rete consenta di ritenere proprio del singolo ente aderente, sia pure in via mediata, il sito internet o il portale digitale della rete medesima,
  • le società sportive dilettantistiche SSD assolvono a tali obblighi inserendo tali informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

 

Sanzioni:

Per l'inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista, sia per associazioni/fondazioni/Onlus, una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

Le somme ricevute nell'anno 2020 possono essere pubblicate entro il 31.12.2021

Letto 2878 volte Ultima modifica il Mercoledì, 29 Dicembre 2021

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