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Il Dipartimento Sport ha pubblicato sul proprio sito il DPCM 30 giugno 2022, relativo alle modalità ed ai termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle ASD ed SSD che hanno in gestione impianti sportivi. Sono esclusi dagli impianti sportivi le tensostrutture, le pressostrutture, gli impianti natatori e le strutture all'aperto (si rimanda al punto 1 delle FAQ in allegato).
Chi può chiedere il contributo?
ASD e SSD risultanti iscritte al Registro CONI alla data del 2/3/2022, affiliate a FNS, DSA o EPS e che abbiamo per oggetto sociale la gestione di impianti sportivi.
Entro quando e a chi vanno presentate le domande?
Entro il 31 agosto 2022 el proprio ENTE o FEDERAZIONE o DISCIPLINA ASSOCIATA di affiliazione.
E' l'organismo sportivo di riferimento infatti, entro ulteriori 30 giorni, l'unico soggetto abilitato a presentare l'istanza per conto dei suoi affiliati, fatte le verifiche previste.
Quali requisiti oggettivi sono necessari?
1 – gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di un altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo.
2 – avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, alla data di pubblicazione del presente decreto, pari ad almeno 200 tesserati alla data del 31/07/2022.
3 – presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato, da allegare alla dichiarazione ASD/SSD richiedente, con la quale si attesti che le misure e gli altri requisiti dell’impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato.
4 – presentazione di una dichiarazione di un dottore Commercialista, da allegare alla dichiarazione ASD/SSD richiedente, che attesti il numero di tecnici sportivi dilettanti che abbiano ricevuto compensi dalla ASD / SSD e l’ammontare degli stessi ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera a) del presente decreto. Le ASD ed SSD devono aver erogato indennità e/o compensi per prestazioni sportive dilettantistiche ad almeno 4 tecnici, che non siano tra loro parenti ed affini sino al terzo grado, per un ammontare complessivo minimo di 10.000 euro dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
A quanto ammontano i contributi?
15.000 euro per palestre con superficie utile lorda compresa tra 200 e 800 metri quadrati;
20.000 euro per palestre con superficie utile lorda compresa tra 801 e 1400 metri quadrati.
25.000 euro per palestre con superficie utile lorda compresa tra 1401 e 2000 metri quadrati.
30.000 euro con una superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati.
Non verranno prese in considerazione domande effettuate al Dipartimento Sport direttamente dalle ASD/SSD.
E' stata pubblicata la Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020 con il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34 riguardante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
Di seguito un'estratto degli articoli di interesse per il mondo sportivo:
Art. 98
(Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)
1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, e' riconosciuta dalla societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come prorogate e integrate dal presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonche' le modalita' di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennita' erogata per il mese di maggio 2020.
5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 216
(Disposizioni in tema di impianti sportivi)
1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "al 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2020"; b) al comma 2, le parole "entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020".
2. In ragione della sospensione delle attivita' sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonche' delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.
3. La sospensione delle attivita' sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e' sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprieta' di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilita' da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
4. A seguito della sospensione delle attivita' sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo gia' versato per tali periodi di sospensione dell'attivita' sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, puo' rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attivita' sportiva.
Art. 217
(Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale")
1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del predetto Fondo e' determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verra' corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.
3. Con decreto dell'Autorita' delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.
ALLEGATI:
A decorrere dal 1° Luglio 2017 entrerà in vigore il decreto attuativo della Legge Balduzzi, il quale prevede:
Nella circolare 38 i tecnici dell’Agenzia chiariscono che anche le SSD possono beneficiare della detassazione degli incassi sportivi, sebbene ad alcune fondamentali condizioni:
Dal sito del Ministero della Salute riportiamo quanto scritto il 13 Settembre 2013 (Vedi il sito):
CIRCOLARE N. 9/E
Roma, 24 aprile 2013
OGGETTO: Quesiti relativi alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.
LA NUOVA NORMATIVA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
Finanziaria 2003. Art. 90 legge 27/12/2002 n. 289
La normativa.
Nella Finanziaria per il 2007 approvata i giorni scorsi ci sono alcuni provvedimenti riguardanti il mondo sportivo.
E' di interesse la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per l'iscrizione di figli da 5 a 18 anni ad attività sportive in palestre, piscine e centrisportivi, fino a un massimo di spesa di 210 euro. Di fatto si tratta di un risparmio di circa 40 euro per le famiglie.
I CONDONI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E I SOGGETTI ASSIMILATI: NOVITÀ
Legge 27.12.2002, n. 289 - Circolare Agenzia Entrate 30.4.2003, n. 24/E
Legge 13 maggio 1999, n. 133
"Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale"
Decreto-legge 22 marzo 2004.N. 72, convertito con modificazioni nella
legge 21 maggio 2004, n.128 – Articolo 4 (estratto)
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.