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Suprema Corte, sez. Tributaria, sentenza n.280 del 13 gennaio 2004

L'esercizio di bar all'interno di un circolo con finalità ricreative è fonte di prestazioni conformi alle finalità istituzionali dell'associazione di appartenenza e, come tale, le prestazioni sono escluse da Iva, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633.

In tal senso si è espressa la Suprema Corte, sez. Tributaria, con sentenza n. 280 del 13 gennaio 2004, specificando che le prestazioni, per non essere soggette ad Iva, devono essere effettuate nei confronti dei soli soci, escludendo i soggetti estranei.

Il servizio di ristoro è elemento del carattere ricreativo dell'associazione e l'eventuale surplus non è dovuto ad intento speculativo, ma rappresenta un contributo aggiuntivo, deliberato in sede assembleare, per il buon funzionamento delle strutture e delle attività in conformità dello statuto sociale.

Letto 3736 volte Ultima modifica il Sabato, 21 Maggio 2016