Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute 
 L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. 
 Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78). 
 Art. 37 Fondo comune 
 I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso. 
 Art. 38 Obbligazioni 
 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19). 
 Art. 39 Comitati 
 I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi speciali. 
 Art. 40 Responsabilità degli organizzatori 
 Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato. 
 Art. 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio 
 Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. 
 Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75). 
 Art. 42 Diversa destinazione dei fondi 
 Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione. 
Codice Civile
CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

