Administrator

Administrator

L'esercizio di bar all'interno di un circolo con finalità ricreative è fonte di prestazioni conformi alle finalità istituzionali dell'associazione di appartenenza e, come tale, le prestazioni sono escluse da Iva, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633.

In tal senso si è espressa la Suprema Corte, sez. Tributaria, con sentenza n. 280 del 13 gennaio 2004, specificando che le prestazioni, per non essere soggette ad Iva, devono essere effettuate nei confronti dei soli soci, escludendo i soggetti estranei.

Il servizio di ristoro è elemento del carattere ricreativo dell'associazione e l'eventuale surplus non è dovuto ad intento speculativo, ma rappresenta un contributo aggiuntivo, deliberato in sede assembleare, per il buon funzionamento delle strutture e delle attività in conformità dello statuto sociale.

DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA
Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell' ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.


MEDICI CERTIFICATORI
I certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.


PERIODICITÀ DEI CONTROLLI E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO
Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.


ESAMI CLINICI, ACCERTAMENTI E CONSERVAZIONE DEI REFERTI
Ai fini del rilascio del certificato medico, è necessario quanto segue:
a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.
Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute.
Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato.
Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.


ATTIVITA' SPORTIVE NON AGONISTICHE ESENTI DA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO
Il Ministero della Salute richiedeva, ancora ad ottobre 2015, al CONI di verificare, sempre nell'ambito delle attività sportive non agonistiche, se e quali sportivi non agonistici potessero essere esonerati dal presentare il certificato medico.
Il CONI rispondeva con circolare del 10.06.2016 allegata.

 

A questo link riportiamo un articolo fatto molto bene ed esaustivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Firenze.

 

 

Sabato, 15 Agosto 2015

Comunicazione IVA

La comunicazione annuale dati IVA è un adempimento fiscale che tutti i titolari di Partita IVA devono presentare entro fine febbraio.

Sono esonerate le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dle solo Codice Fiscale e e le Associazioni Sportive dilettantistiche titolari di Partita IVA che hanno optato per il regime fiscale di cui alla Legge 398/91.

Sabato, 15 Agosto 2015

ENPALS

Il Comitato Olimpico ribadisce che non sussiste l'obbligo di contribuzione per i compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, qualificati redditi diversi ai fini fiscali dall'art. 67, comma 1, letto m), del TUIR.

Sabato, 15 Agosto 2015

Imposta Intrattenimenti

Nel caso di intrattenimenti organizzati da associazioni per i propri soci l’imposta sarà applicabile solo se il socio è tenuto a pagare un corrispettivo specifico per la partecipazione all’intrattenimento.

Alleghiamo la normativa da leggere.

 

La lotteria è un “gioco a sorte” dove i partecipanti acquistano un biglietto (contrassegnato da serie e numerazione progressiva) che viene staccato da una matrice; al termine della vendita dei biglietti vengono effettuate delle estrazioni casuali ad oguna delle quali corriponderà un premio. L’ammontare complessivo della vendita dei biglietti (vendita che deve essere limitata al territorio della provincia) non superi Euro 51.645,69.

La tombola è un altro tipo di “gioco a sorte” che utilizza cartelle portanti una data quantità di numeri (dal numero 1 al numero 90) con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite (es: ambo, terna, quaterna, tombola). I premi assegnati non devono però superare il valore complessivo di Euro 12.911,42. La vendita delle cartelle (contrassegnate da serie e numerazione progressiva) deve essere circoscritta al Comune in cui si effettua la tombola ed ai Comuni limitrofi.

La pesca di beneficenza è una manifestazione che viene organizzata con la vendita di biglietti numerati (ma in questo caso senza una matrice progressiva), e ad alcuni di questi biglietti corrisponde un premio. Il ricavo non deve essere superiore a Euro 51.645,69;  la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune dove si svolge la manifestazione.

Per organizzare una di queste manifestazioni, prima di tutto è necessario inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno una comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, indicando le finalità della manifestazione, l’ambito territoriale di effettuazione, il numero di biglietti e il loro importo. Il tutto con “silenzio assenso” (decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione senza risposta) si intende rilasciato nulla-osta all’effettuazione della manifestazione (art.39, comma 13-quinquies del Decreto Legge n. 269 del 30/09/2003 convertito in Legge con la Legge 24 novembre 2003, n. 326).
Ottenuto quindi il nulla-osta, il legale rappresentante dell’Ente o dell’Associazione deve darne informazione al Prefetto ed al Sindaco del Comune di competenza, (entro 30 giorni dallo svolgersi della manifestazione - in carta intestata:  “In data ……………. si è provveduto a inviare un’autonoma comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”). A tale comunicazione devono essere allegati:

  • per la lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori
  • per la tombole, il regolamento indicante la specifica dei premi in palio e del prezzo delle cartelle, e i documenti che attestino il versamento di una cauzione per un valore complessivo pari a quello dei premi messi in palio, a tutela dei vincitori dei premi previsti. La cauzione va versata a favore del Comune nel cui territorio si svolge la tombola e ha scadenza non inferiore ai tre mesi dalla data di estrazione. Entro trenta giorni successivi all’estrazione, occorre presentare al Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori; verificata la regolarità della documentazione, il Sindaco provvederà allo  svincolo della cauzione. Nel caso in cui i  premi non vengano pagati ai vincitori entro i trenta giorni successivi, il Comune disporrà il vincolo della cauzione
  • per le pesche di beneficenza, il regolamento indicante il numero dei biglietti ed il relativo prezzo.

Per le lotterie e per le tombole, un rappresentante dell’Associazione deve ritirare, prima dell’estrazione, tutti i biglietti o le cartelle invenduti/e, dichiarandoli/e nulli/e. L’estrazione deve essere effettuata alla presenza del  Sindaco (o di un suo incaricato) del Comune nel cui territorio avviene la manifestazione; al termine della manifestazione deve essere redatto un apposito verbale una cui copia deve essere rilasciata al rappresentante comunale e un’altra trasmessa alla Prefettura.
Per le pesche di beneficenza, un responsabile dell’Associazione controlla il numero dei biglietti venduti e, al termine della manifestazione, redige un verbale alla presenza del Sindaco o di un suo incaricato, rilasciandone una copia allo stesso ed inviandone un’altra alla Prefettura entro 15 giorni.

I fondi pervenuti agli enti non commerciali a seguito di raccolte pubbliche non concorrono alla formazione del reddito e, oltre ad essere esclusi da IVA, sono esenti da ogni altro tributo (es: imposta sugli intrattenimenti) (Art. 2 del D.Lgs. 460/1997). Queste agevolazioni fiscali, tuttavia, sono riconosciute solo se le raccolte fondi sono:

  • pubbliche e svolte in modo occasionale;
  • concomitanti con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 600/73 le manifestazioni a sorte locali (tombole, lotterie e pesche/banchi di beneficenza) sono soggette alla ritenuta a titolo d’imposta del 10% del valore dei premi (e non sull’importo incassato con la vendita dei biglietti). Pertanto, entro il giorno 16 del mese successivo a quello della data dell’evento, occorre procedere al versamento della relativa ritenuta compilando la sezione erario del modello F24 ed indicando il codice tributo 1046 corrispondente a “ritenute su premi delle lotterie tombole pesche o banchi di beneficenza”.

Sono escluse da tale ritenuta le tombole effettuate dalle associazioni e dai circoli associativi per i propri soci, per autofinanziarsi o per puro divertimento; inoltre, non occorre richiedere alcuna autorizzazione.

A carico dei soggetti che realizzano raccolte fondi c'è l’obbligo di predisporre apposito rendiconto, da effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale (entro il 30 aprile per i Sodalizi con periodo d'imposta coincidente l'anno solare), separato e ulteriore rispetto al rendiconto annuale economico e finanziario, in cui devono essere riportati, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa nonchè una relazione illustrativa che conterrà:
1- l’importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti;
2- le somme effettivamente destinate alle attività ed ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata;
3- le spese relative sostenute.

In caso di mancata tenuta del rendiconto previsto per ciascuna raccolta fondi le agevolazioni fiscali non vengono perse a patto che, in sede di controllo, “sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile”(Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate).
Se, al contrario, non è possibile produrre alcun documento i proventi della raccolta fondi, per i quali non si è provveduto alla redazione dell’apposito rendiconto, saranno soggetti a tassazione e concorreranno alla formazione del reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività pari al 3 per cento (per le Associazioni in regime fiscale agevolato 398/1991); tali proventi saranno considerati commerciali e, se ciò comportasse il superamento del limite annuo di 250.000 euro, si avrebbe la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla L. 398/1991 e l’applicazione del regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione delle imposte che agli adempimenti contabili.
La mancata tenuta del rendiconto comporta inoltre l’applicabilità di una sanzione amministrativa da Euro 1.032,00 ad Euro 7.746,00.

Martedì, 04 Agosto 2015

Raccolte Pubbliche di Fondi

Sono molti gli enti non profit che organizzano delle manifestazioni pubbliche con l’intento di raccogliere fondi per realizzare le loro iniziative e i loro Progetti Sociali.
La norma di riferimento è l’art. 143, comma 3, che mira ad incentivare tale forma di finanziamento visto che, tale disposizione, sottrae dall'imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte; inoltre è prevista l’esclusione anche dal campo di applicazione dell'IVA e l'esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che locale.

Le agevolazioni fiscali sono riconosciute solo se le raccolte fondi sono:
1- iniziative occasionali;
2- avvengono in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
3- i beni ceduti per la raccolta dei fondi sono di modico valore;
4- il numero di eventi durante il periodo d’imposta non deve essere superiore a 2;
5- l’importo dei fondi raccolti non deve superare il limite massimo di 51.645,69 Euro.

Si precisa che non rientrano nelle raccolte fondi le erogazioni liberali di carattere privato agli enti non commerciali, così come i contributi pubblici o privati a fondo perduto che continuano ad essere non imponibili se destinati all’attività istituzionale.

A carico dei soggetti che realizzano raccolte fondi c'è l’obbligo di predisporre apposito rendiconto, da effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale (entro il 30 aprile per i Sodalizi con periodo d'imposta coincidente l'anno solare), separato e ulteriore rispetto al rendiconto annuale economico e finanziario, in cui devono essere riportati, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa nonchè una relazione illustrativa che conterrà:
1- l’importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti;
2- le somme effettivamente destinate alle attività ed ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata;
3- le spese relative sostenute;
(articolo 20, comma 2, DPR n. 600/73).

Il rendiconto in esame così, come disposto nell’art. 22 del D.P.R 600/73, dovrà essere conservato con gli altri rendiconti in un apposito registro, le cui pagine dovranno essere numerate progressivamente, in esenzione dall'imposta di bollo.
Se nel corso di uno stesso Esercizio Sociale il Sodalizio organizza più raccolte fondi, sarà necessario predisporre specifici rendiconti separati per ognuna di esse.

Si ricorda inoltre sinteticamente che:
1- per la promozione dell’iniziativa di raccolta di fondi potrebbe essere prevista anche l’affissione di locandine. In questo caso oltre alla eventuale timbratura delle locandine, potrebbe essere obbligatorio il pagamento di diritti di affissione;
2- qualora la raccolta fondi preveda la somministrazione di alimenti e bevande, sarà necessario chiedere le opportune autorizzazioni al Comune territorialmente competente;
3- qualora si preveda la realizzazione di spettacoli (magari con diffusione di musica o comunque di opere protette dal diritto di autore), l’ente non commerciale dovrà rivolgersi all'agenzia SIAE competente per territorio per espletare gli adempimenti del caso;
4- nel caso, inoltre, si intenda raccogliere fondi realizzando occasionalmente lotterie, pesche di beneficenza e tombole, sarà necessario rivolgersi al Comune territorialmente competente per l’istruzione della pratica.

 

Lunedì, 03 Agosto 2015

Soci Minorenni

Le Associazioni che hanno Soci minorenni (ancorpiù le Associazioni con la maggioranza dei Soci minorenni) devono risolvere il problema legato al diritto di voto e la partecipazione alle Assemblee. E' formalmente corretto che il diritto di voto e la partecipazione alle Assemblee sia previsto solo per minorenni (Soci Tesserati) e che i genitori (se non Soci Tesserati), quali rappresentanti dei figli minori, non siano coinvolti nelle decisioni assembleari, visto che l'art. 148, comma 8 lett. c) del TUIR impone di riconoscere  il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione ai soli Soci maggiorenni.

Il Poblema non si pone se la compagine associativa (la totalità dei Soci) è composta da una grande maggioranza di Soci maggiorenni, ma a fronte di una compagine associativa composta prevalentemente da minorenni compare il dubbio sulla possibilità di farli partecipare alle Assemblee per farli votare.

In effetti si deve considerare che se da una parte la norma sopra indicata non concede i diritti partecipativi ai Soci minori di età, dall'altro sia l'art. 148 citato sia l'art. 90 L.289/02 impongono alle ASD di ispirare le norme sull'ordinamento interno a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati attraverso una disciplina uniforme del rapporto.    

Proprio in considerazione del trattamento uniforme che deve essere riservato ai Soci e al requisito della partecipazione nonché al principio di sovranità dell’Assemblea è evidente che non può invocarsi la minore età degli associati per escluderli sempre e in tutti i casi dalle più importanti decisioni del sodalizio e ciò a maggior ragione nelle strutture dove la stragrande maggioranza degli aderenti sia costituita da ragazzi e bambini,  il che sarebbe una  violazione del principio di democraticità visto che ogni potere decisionale sarebbe esclusivo dei soli soci maggiorenni, che costituiscono una ristretta minoranza degli associati.

Laddove poi la ristretta componente di Soci maggiorenni sia identificabile con soli dirigenti e tecnici, il dubbio appare ancora più fondato in quanto si determina una netta differenziazione tra i Soci con mansioni direttive e decisionali rispetto ai soci atleti, privi di diritti partecipativi.

A questo punto ci sentiano di far scegliere due strade per non incorrere in poblematiche di tipo formale:
1- Apportare delle modifiche allo Statuto Sociale in modo da permettere ai genitori di rappresentare i Soci minorenni;
oppure
2- Associare e Tesserare anche i genitori dei Soci minorenni in modo da permettergli di partecipare alle Assembleee.

Ricordiamo che, in ogni caso, è assolutamente necessario che tutti i minori siano tesserati non solo ovviamente a fini assicurativi ma anche per la corretta applicazione dell'agevolazione sui corrispettivi specifici.

Sabato, 01 Agosto 2015

Apertura Conto Corrente

Visto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti (sia entrate che uscite) si consiglia l'apertura di un Conto Corrente Bancario o Postale in modo da poter tracciare tutte le uscite e le entrate come da legge e poter gestire finanziariamente l'Associazione.

Il Conto Corrente dovrà essere obbligatoriamente intestato all'Associazione e riportarne i dati (Denominazione, Sede Legale, Codice Fiscale e/o Partita IVA, etc.).

L'Istituto di Credito vi chiederà certamente una copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, una copia del Codice Fiscale e/o Partita IVA e copia del Documento del Legale Rappresentante. Probabilmente vi chiederà anche l'Autorizzazione, da parte del Consiglio Direttivo, di aprire il Conto Corrente.

A tal proposito alleghiamo un fac-simile di verbale di Consiglio Direttivo dove si da mandato al Presidente di scegliere l'Istituto di Credito migliore e di aprire il Conto Corrente e le deleghe di chi può operare nel predetto conto. Il file allegato è modificabile in base alle esigenze.

Essendo solitamente questo il primo verbale del Consiglio Direttivo (visto che l'Apertura del Conto Corrente solitamente è una delle ultime formalità della Costituzione del Sodalizio) si consiglia di fare un verbale unico che comprenda non solo l'apertura di detto conto ma anche le prime decisioni da prendere per il buon andamento del Sodalizio. 

 

Domenica, 22 Marzo 2015

Corsi Maestro di Ju-Jitsu

maestro-ju-jitsu Corso di Formazione per Maestro di Ju-Jitsu:
Grado minimo richiesto: Cintura Nera IV Dan, 3 anni o più come Istruttore e 21 anni compiuti
Durata ore 32 ( 2 week end full immersion, o n. 16 incontri serali infrasettimanali della durata di 2 ore)
Luoghi di svolgimento: Padova – Vicenza - Verona - Mestre (VE) - Pordenone
Qualifica rilasciata: al superamento dell’esame finale verrà rilasciato il Diploma Nazionale di Allenatore da parte di Ente Nazionale Riconosciuto dal CONI
Quota partecipazione: Euro 800,00
Programma didattico:
  • Kata relativi allo Stile praticato – livello Maestri;
  • Kumite – livello Maestri;
  • verifica approfondita del livello di esperienza.
Pagina 4 di 21

4Settori: dal 1995 a sostegno delle associazioni 

4Settori dal 1995 segue le associazioni partendo dalla costituzione, passando per l'affiliazione ed il tesseramento, e gestendo la contabilità.
Da qualche anno, attraverso il gestionale 4gest, abbiamo implementato i servizi rendendo più semplice ed efficace la vita associativa dei sodalizi affiliati.