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Sabato, 15 Novembre 2014

SIAE

La SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) ha diverse delege vediamo quelle che possono interessere le Associazioni Sportive dilettantistiche o le Associazioni/Circoli Culturali e/o Ricreativi.

  • Tutte le Associazioni che operano con la musica devono pagare i diritti d'autore e, quindi, devono pagare la SIAE territoriale.
    Di solito le tipologie di tariffe da pagare per le Associazioni Sportive dilettantistiche sono di due tipi:
    1- Musica d'ambiente che è quella musica che si diffonte nelle sala, indifferentemente dal tipo di supporto con cui di riprodice la musica, (ad esempio una radio che trasmette in una palestra mentre i soci svolgono attività;
    2- Corsi di Ballo (con o senza esibizione di fine anno) o corsi sportivi dove si usa la musica (Aerobica, Pilates, Fitness, etc.).

Le Associazioni Sportive dilettantistiche affiliate ad un ENTE di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI hanno diritto a tariffe agevolate in base ad un accordo tra SIAE ed ENTI di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

 

Giovedì, 13 Novembre 2014

Esenzione imposta sulle insegne

Per Associazioni Sportive dilettantistiche affiliate ad un ENTE di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI è prevista l'esenzione imposta sulle insegne come previsto dall'art.17 del D.Lgs 15/11 1993 n.507

 

 

Mercoledì, 20 Agosto 2014

Oltre €.28.158,28

Lo Sportivo percepisce (quindi indipendentemente da quanto ricevuta dalla nostra singola Associazione), sommando tutte le indennità ricevute da tutte le Associazioni Sportive dilettantistiche per le quali presta la sua opera, una somma superiore ai 28.158,28 Euro.

Il percepiente può trovarsi solo nella seguente situazione:

  1. Lo sportivo è obbligatorio fare il modello Unico indicando nel rigo L20 l’importo complessivamente ricevuto, nel rigo L21 colonna 1 l’importo eccedente i 7.500,00 Euro e fino a 28.158,28 Euro e nel  rigo L22 colonna 2 l’importo superiore a 28.158,28 Euro.
Martedì, 19 Agosto 2014

Da €.7.500,00 a €.28.158,28

Lo Sportivo percepisce (quindi indipendentemente da quanto ricevuto dalla nostra singola Associazione), sommando tutte le indennità ricevute da tutte le Associazioni Sportive dilettantistiche per le quali presta la sua opera, una somma conpresa tra €.7.500,00 e €.28.158,28

Il percepiente può trovarsi in una di queste tre categorie e, di seguito spieghiamo cosa deve andare a fare:

  1. Lo sportivo non ha altri redditi se non quello di attività sportiva dilettantistica inferiore a 28.158,28 euro e quindi, in questo caso, non si deve fare nessuna dichiarazione;
  2. Lo sportivo deve fare il mod.730 per cause proprie (ad es.lavoratore dipendente) ed ha anche compensi per prestazioni sportive inferiori a 28.158,28 euro e quindi, in questo caso, i compensi per prestazioni sportive dilettantistiche devono essere dichiarati nel mod.730 dove dovrà essere indicato l’intero ammontare comprensivo della quota esente (Esempio: se il compenso percepito è di 10.500,00 Euro si dovrà indicare 10.500,00 Euro e non 3.000,00 Euro ovvero 10.500,00 - 7.500,00). In questo caso, ovvero nel caso che l'atleta abbia superato i 7.500,00 Euro, lo stesso dovrà comunicarlo all'Associazione Sportiva perchè questa farà da sostituto d'imposta per l'atleta versandogli le ritenute. Supponiamo di aver ricevuto 10.500,00 Euro, su 7.500,00 Euro non verrà applicata nessuna ritenuta mentre, nella parte eccedente, ovvero 3.000,00 Euro verrà versata dall'Associazione una ritenuta del 23% più una ritenuta regionale del 0,90% (quindi 3.000,00x23%=690,00 e 3.000,00x0,90%=27,00). Queste due cifre verranno detratte dal compenso dell'atleta e versate per esso dall'Associazione Sportiva. L'atleta percepirà i 10.500,00 - 690,00 - 27,00 = 9.783,00 netti. Il compenso di 10.500,00 Euro dovrà essere indicato tra i redditi diversi nel rigo D4 colonna 1 con codice 9, mentre in colonna 4 andrà indicato il totale delle ritenute irpef subite anche se a titolo di imposta. Questi compensi parteciperanno alla rideterminazione dell’aliquota Irpef.
  3. Lo sportivo è tenuto a fare il Mod.UNICO indipendentemente dalla percezione dei compensi per l’attività sportiva e quindi, in questo caso, dovrà indicare l’ammontare totale dei compensi nel quadro L (redditi diversi) e precisamente nel rigo L20 (esempio 10.500,00 euro) mentre nel solo rigo L21 colonna 1 l’importo eccedente i 7.500 euro (nel nostro caso 3.000,00 euro).

Cosa deve fare l'Associazione che ha corrisposto tali somme allo sportivo:

  1. L'Associazione Sportiva dilettantistica è tenuta a ricevere dallo sportivo (è lo sportivo che la rilascia e quindi non è su carta intestata dell'Associazione) una ricevuta di "Liquidazione di Indennità Giornaliera" (che può essere per un periodo più ampio della giornata, come indicato nell'apposito modello allegato), con il totale che dovrebbe ricevere, le sottrazioni dovute alle varie addizionali, il totale ricevuto; ricordiamo che le Associazioni sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di dare tracciabilità delle somme entrate o uscite superiori al vecchio milione di Lire;
  2. l'Associazione Sportiva dilettantistica è tenuta a redigere il Modello 770 Semplificato;
  3. l'Associazione Sportiva dilettantistica è tenuta, come sostituto d'imposta, a versargli le ritenute con modello F24, scalandole dal compenso che lo sportivo deve percepire. Le ritenute sono quella nazionale del 23% più la ritenuta regionale, più la ritenuta comunale. l'Associazione deve fare attenzione a detrarre dal compenso e versare con F24 le ritenute in base alla residenza del percepiente e non quella dell'Associazione. Di seguito i link per vedere: Addizionale Regionale, Addizionale Comunale. Il codice di versamento è il 1040 per l'addizionale nazionale (vedi esempio), il 3802 più il codice regionale per l'addizionale regionale (vedi esempio) e il 3843 più il codice comunale per l'addizionale comunale.

 

Martedì, 19 Agosto 2014

Fino a €.7.500,00

Lo Sportivo percepisce (quindi indipendentemente da quanto ricevuta dalla nostra singola Associazione), sommando tutte le indennità ricevute da tutte le Associazioni Sportive dilettantistiche per le quali presta la sua opera, fino a 7.500,00 Euro.

Il percepiente può trovarsi in una di queste tre categorie e, di seguito spieghiamo cosa deve andare a fare:

  1. Lo sportivo non ha altri redditi se non quello di attività sportiva dilettantistica inferiore a 7.500,00 euro e quindi, in questo caso, non è obbligato a fare nessuna dichiarazione (se vuole può fare la dichiarazione inserendo questa tipologia di reddito);
  2. Lo sportivo deve fare il mod.730 per cause proprie (ad es.lavoratore dipendente) ed ha anche compensi per prestazioni sportive inferiori a 7.500,00 euro e quindi, in questo caso, i compensi per prestazioni sportive dilettantistiche non devono essere dichiarati nel mod.730 (se vuole può indicarli senza problemi perchè si tratta di una semplice indicazione che non comporta assolutamente un aumento delle imposte);
  3. Lo sportivo è tenuto a fare il mod.unico (ex mod.740) ed ha anche compensi per prestazioni sportive inferiori a 7500 euro e quindi, in questo caso, i compensi, anche se inferiori a 7.500 euro, devono essere indicati nel quadro L (redditi diversi) e precisamente nel rigo L20 ma si tratta di una semplice indicazione che non comporta assolutamente un aumento delle imposte.

Cosa deve fare l'Associazione che ha corrisposto tali somme allo sportivo:

  1. L'Associazione Sportiva dilettantistica è tenuta a ricevere dallo sportivo (è lo sportivo che la rilascia e quindi non è su carta intestata dell'Associazione) una ricevuta di "Liquidazione di Indennità Giornaliera" (che può essere per un periodo più ampio della giornata, come indicato nell'apposito modello allegato), ricordiamo che le Associazioni sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di dare tracciabilità delle somme entrate o uscite superiori al vecchio milione di Lire;
  2. l'Associazione Sportiva dilettantistica è tenuta aredigere il Modello 770 Semplificato.

 

Sabato, 16 Agosto 2014

Il Legale Rappresentante

Al Legale Rappresentante di un’associazione spetta la direzione dell'ente e il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci. Allo stesso spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, ciò vuol dire che può sottoscrivere contratti o accordi in nome e per conto dell'associazione e che in caso di controversie giudiziarie rappresenta l'associazione nel corso delle cause civili o penali.
Il Presidente può conferire ad altri soci il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'associazione.
Il Legale Rappresentante vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
Di solito la durata del suo incarico coincide con la stessa durata del Consiglio Direttivo.
E' importante sottolineare che il Presidente, assieme a componenti del Consiglio Direttivo, è il responsabile civile dell'associazione di fronte ai terzi. Questo vuol dire che se l'associazione contrae dei debiti e non riesce a pagarli con il suo patrimonio, i creditori possono rivalersi sul patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione o di chi ha rappresentato l'associazione per quel determinato compito. Insieme al presidente sarà responsabile anche l'intero Consiglio Direttivo, che ha approvato l'atto o deliberato l'impegno.
Nel caso in cui il presidente deleghi un altro socio per il compimento di determinati atti, è sempre consigliabile preparare una delega scritta che rimarrà agli atti dell’associazione.

Sabato, 16 Agosto 2014

Modello 770

Il modello 770 è un documento dichiarativo che riguarda i sostituti d’imposta e cioè quelle entità che per legge sostituiscono il contribuente nei rapporti col fisco, per quanto riguarda le parti relative alle ritenute dei compensi, salari, pensioni. Questo modello va compilato e inviato all'autorità competente in fase dichiarazione dei redditi.
Esistono due tipologie di modello 770:

  1. Il modello 770 semplificato è utilizzato dai sostituti di imposta, compresa anche le amministrazioni dello Stato, per comunicare on-line i dati fiscali dei contribuenti riguardanti le ritenute operate nell’anno solare/sportivo precedente. Questo modello contiene i dati di tutte le certificazioni che sono state rilasciate ai soggetti che in quell’anno hanno percepito vari redditi.
  2. Il modello 770 ordinario è utilizzato non solo dai sostituti di imposta ma, anche dagli intermediari e dagli altri soggetti che agiscono in manovre “fiscalmente rilevanti”. Questi soggetti sono tenuti a comunicare i dati relativi alle varie ritenute operate sui dividendi, i vari redditi erogati nell’anno solare/sportivo precedente, operazioni di natura finanziaria effettuate nell’anno solare/sportivo precedente e dai proventi da partecipazione.

Per legge la presentazione di questo modello avviene esclusivamente tramite internet e direttamente all’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo di presentare il modello 770 scatta nel caso in cui l’associazione abbia corrisposto in un periodo d’imposta somme a titolo di:

In questi casi l’associazione sportiva assume la veste di sostituto d’imposta e ha l’obbligo:

  • di rilasciare (entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui i compensi sono stati corrisposti) ai destinatari delle somme una certificazione annuale in cui sono riepilogati gli importi pagati e le ritenute operate;
  • di predisporre e trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il modello 770.

 

Leggi anche:

Indennità sportiva

Indennità dipendenti

Modello 770

Certificazione Unica

Scadenza 16 Maggio 2015

I sodalizi che hanno optato per il regime di cui alla legge 398/91 sono tenuti a versare l’IVA relativa alla liquidazione del trimestre:

I Trimestre
(Gennaio, Febbraio, Marzo)
entro il 16 Maggio
mediante C/C Bancario del sodalzio con Modello F24
Codice Tributo 6031;
II Trimestre
(Aprile, Maggio, Giugno)
entro il 16 Agosto
  mediante C/C Bancario del sodalzio con Modello F24
Codice Tributo 6032;
III Trimestre
(Luglio, Agosto, Settembre)
entro il 16 Novembre
mediante C/C Bancario del sodalzio con Modello F24
Codice Tributo 6033;
IV Trimestre
(Ottobre, Novembre, Dicembre)
entro il 16 Febbraio dell'anno successivo
mediante C/C Bancario del sodalzio con Modello F24
Codice Tributo 6034;

Codici IVA dal sito Agenzia delle Entrate (da verificare sempre!).

Scadenza 16 Febbraio 2015

I sodalizi che hanno optato per il regime di cui alla legge 398/91 sono tenuti a versare l’IVA relativa alla liquidazione del trimestre:

I Trimestre
(Gennaio, Febbraio, Marzo)
entro il 16 Maggio
mediante C/C Bancario del sodalzio con Modello F24
Codice Tributo 6031;
II Trimestre
(Aprile, Maggio, Giugno)
entro il 16 Agosto
  mediante C/C Bancario del sodalzio con Modello F24
Codice Tributo 6032;
III Trimestre
(Luglio, Agosto, Settembre)
entro il 16 Novembre
mediante C/C Bancario del sodalzio con Modello F24
Codice Tributo 6033;
IV Trimestre
(Ottobre, Novembre, Dicembre)
entro il 16 Febbraio dell'anno successivo
mediante C/C Bancario del sodalzio con Modello F24
Codice Tributo 6034;

Codici IVA dal sito Agenzia delle Entrate (da verificare sempre!).

Scadenza 16 Novembre 2014

I sodalizi che hanno optato per il regime di cui alla legge 398/91 sono tenuti a versare l’IVA relativa alla liquidazione del trimestre:

I Trimestre
(Gennaio, Febbraio, Marzo)
entro il 16 Maggio
mediante C/C Bancario del sodalzio con Modello F24
Codice Tributo 6031;
II Trimestre
(Aprile, Maggio, Giugno)
entro il 16 Agosto
  mediante C/C Bancario del sodalzio con Modello F24
Codice Tributo 6032;
III Trimestre
(Luglio, Agosto, Settembre)
entro il 16 Novembre
mediante C/C Bancario del sodalzio con Modello F24
Codice Tributo 6033;
IV Trimestre
(Ottobre, Novembre, Dicembre)
entro il 16 Febbraio dell'anno successivo
mediante C/C Bancario del sodalzio con Modello F24
Codice Tributo 6034;

Codici IVA dal sito Agenzia delle Entrate (da verificare sempre!).

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