NEL DETTAGLIO
Dal sito www.abbonamenti.rai.it è previsto che devono pagare il canone di abbonamento speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.
In particolare le associazioni sono citate al punto E) della tabella degli importi di pagamento del canone speciale, che prevede l'importo ridotto a 200,91 Euro:
Strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421.
Sono invece esplicitamente esonerati i circoli anziani, purché facciano richiesta («I centri sociali diurni per anziani possono ottenere l’esenzione dal pagamento del canone qualora sussistano i requisisti previsti dall’art. 92 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289. La richiesta annuale di esenzione corredata di statuto o atto costitutivo del centro deve essere inviata al S.A.T. - Sportello Abbonamenti alla Televisione di Torino - Casella postale 22 - 10121 Torino» ) e gli enti assistenziali dipendenti da amministrazioni pubbliche non a scopo di lucro.
Con comunicato stampa del 21 febbraio scorso (leggi qui) la RAI ha specificato che non è richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, i tablet e gli smartphone.