Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, così come descritte nell’art. 4, comma 6-ter, del D.L. 22 marzo 2004, n.72 (approvato con la Legge 21 maggio 2004, n. 128), che hanno riformulato il contenuto del comma 18 dell’art. 90 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, oggi così strutturato: “18. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società e delle associazioni.
Va inoltre ricordato che ai sensi del comma 17 del medesimo articolo: Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
1) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
2) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361,
3) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
L’integrazione della denominazione, recante la dicitura “Associazione Sportiva Dilettantistica”, per quelle associazioni che, al momento di entrata in vigore della Legge (.............), erano già in possesso dei requisiti, di cui al già citato comma 18, può essere effettuata attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dai soci.
Infine ricordiamo che è fatto esplicito divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Le disposizioni entrate in vigore con l’art. 90 della legge n. 289/2002 e successive modifiche, non prevedono espressamente un termine entro il quale gli statuti debbano essere adeguati alle indicazioni stabilite, per continuare a fruire delle agevolazioni fiscali previste in materia. Da un certo punto di vista la mancata previsione del suddetto termine sembrerebbe logica. Le associazioni sportive già costituite non sono infatti obbligate ad effettuare l’adeguamento degli statuti. Sarà dunque possibile modificare lo statuto, ad esempio tra due o tre anni, perdendo temporaneamente lo status di sodalizio sportivo. É evidente, però che in questa condizione la società sportiva non potrà ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, perdendo anche il diritto a partecipare alle competizioni organizzate sotto l’egida del C.O.N.I. Viceversa, non appena la società dovesse effettuare l’adeguamento, potrà fruire dei benefici ai fini delle imposte sui redditi sin dall’inizio del periodo d’imposta durante il quale lo statuto stesso è stato modificato, tenendo in considerazione le clausole previste dal citato art. 90.