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Guide ASD - ETS

Con la Riforma del Terzo Settore (per le APS) e con la Riforma dello Sport (per le ASD) viene introdotta una nuova figura: quella del volontario.

Il volontario è quella persona che svolge la sua opera in favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali senza niente in cambio, senza nessuna contropartita di nessun tipo a parte le spese da lui sostenute.

 

Per le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche)

1- Per tali prestazioni sportive svolte dal volontario in forma completamente gratuita possono però essere riconosciuti:
- premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive;
- indennità di trasferta;
- rimborsi spese a piè di lista incluse le indennità chilometriche in base alle tabelle ACI di riferimento per trasferte effettuate al di fuori del comune di residenza del percipiente.

2- Non esiste un Registro dei Volontari, ma conviene firmare un accordo dove il volontario specifica il suo ruolo di volontario non retribuito e libero di fare il volontario come e quando il suo tempo/voglia glielo permettono. Questo sia per eventuali contestazioni future tra le parti sia per eventuali accertamenti. 

3- Le ASD devono tesserare i volontari con apposita polizza Infortuni e Responsabilità Civile Terzi che non è la polizza che si esegue con il solito tesseramento (quella è la Polizza Infortuni anche se ci sono alcuni ENTI di Promozione Sportiva che all'interno del tesseramento offre una copertura sia da Infortuni che da Responsabilità Civile Terzi).

4- Il ruolo di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale. Il volontario rimane tale per un anno dalla sua scelta di fare il volontario.

5- Il dipendente pubblico deve dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

 

Per le APS (Associazioni di Promozione Sociale)

1- Per tali prestazioni sportive svolte dal volontario in forma completamente gratuita possono però essere riconosciuti:
- premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive;
- indennità di trasferta;
rimborsi spese a piè di lista incluse le indennità chilometriche in base alle tabelle ACI di riferimento per trasferte effettuate al di fuori del comune di residenza del percipiente;
- le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione (resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e che l'associazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

2- La APS devono registrare i volontari in apposito Registro dei Volontari che deve essere vidimato (come chiarito dalla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.7180 del 28.05.2021).

3- Le APS devono tesserare i volontari con apposita polizza Infortuni e Responsabilità Civile Terzi che non è la polizza che si esegue con il solito tesseramento (quella è la Polizza Infortuni anche se ci sono alcuni ENTI di Promozione Sportiva che all'interno del tesseramento offre una copertura sia da Infortuni che da Responsabilità Civile Terzi).

4- Il ruolo di volontario è incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale. Il volontario rimane tale per un anno dalla sua scelta di fare il volontario.

 

Normativa ASD

D.L. 28 febbraio 2021 n.36
Art. 29 Prestazioni sportive amatoriali 

1. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalita' amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attivita' sportiva, nonche' della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonche' indennita' di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennita' di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.

3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' amatoriale.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilita' civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Normativa ETS

Art. 17 Codice del terzo settore

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

Scelta attività ETS

Riportiamo l'art.5 del Codice del Terzo Settore dove sono indicate le attività (almeno una) che le associazioni del Terzo Settore ETS devono svolgere e devono essere indicate nello statuto.

Con la riforma del terzo settore le associazioni devono svolgere, inserendolo nello statuto, una o più attività come specificato nell'elenco dall'art.5 del Codice del Terzo Settore che di seguito riportiamo:

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4Settori: dal 1995 a sostegno delle associazioni 

4Settori dal 1995 segue le associazioni partendo dalla costituzione, passando per l'affiliazione ed il tesseramento, e gestendo la contabilità.
Da qualche anno, attraverso il gestionale 4gest, abbiamo implementato i servizi rendendo più semplice ed efficace la vita associativa dei sodalizi affiliati.