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L’articolo 36 del D.Lgs 2021 va a ridefinire i premi che si intendono le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e/o tecnici che operano nell’area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di Coni, CIP, FSN, discipline sportive associate, EPS, ASD e SSD. La vincita deve essere aleatoria e non può essere assegnata a dirigenti e/o accompagnatori o similari ma solo agli atleti o tecnici.

Questi premi vanno inquadrati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del DPR 600/1973 il quale stabilisce che si applichi una ritenuta a titolo di imposta nella misura pari al 20% sulla somma vinta. Tale imposta dovrà essere decurtata dalla vincita e versata dal sodalizio (ASD o SSD che funge da sostituto d’imposta) mediante F24. Il vincitore non dovrà così versare ulteriori imposte e la vincita non farà reddito.

Se il premio dovesse essere un bene e non una somma in denaro, tale bene deve essere valutato in base al suo reale valore commerciale e dovrà essere versata la ritenuta a titolo di imposta nella misura pari al 20% del valore stimato. Come prima tale imposta dovrà essere versata dal sodalizio (ASD o SSD che funge da sostituto d’imposta) mediante F24.

F24 con codice tributo 1047 deve essere versato, esclusivamente in via telematica dal conto corrente del sostituto d'imposta (ASD o SSD), entro il giorno 16 del mese successivo a quello di consegna del premio. Qui le istruzioni.

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