circoli ricreativi

Obblighi di trasparenza e pubblicità per le associazioni.

La legge n.124 del 4 agosto 2017 all’art.1 dal comma 125 al 129 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno le associazioni (di qualsiasi natura quindi anche le associazioni sportive dilettantistiche‚ le associazioni ricreative, le associazioni culturali, le APS, le ODV) le Onlus e le fondazioni che ricevono sovvenzioni‚ contributi‚ incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni o società controllate dalle PA o società in partecipazione pubblica di importo pari o superiore a 10.000 euro‚ nel corso dell’anno precedente devono pubblicare‚ nei propri siti web‚ le informazioni relative a quanto ricevuto.

Sono quindi esonerati da tale obbligo di pubblicazione gli enti che‚ nel periodo annuale considerato‚ abbiano ricevuto sovvenzioni‚ contributi‚ incarichi retribuiti e vantaggi economici inferiori a 10.000 euro.

 

Soggetti obbligati:

Sono tenute a questo adempimento le associazioni (di qualsiasi natura quindi anche le associazioni sportive dilettantistiche‚ le associazioni ricreative, le associazioni culturali, le APS, le ODV) le Onlus e le fondazioni se nell'anno solare hanno ricevuto per importi superiori a € 10.000:

  • contributi,
  • sovvenzioni,
  • sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati.

In tal caso le associazioni devono, entro il 30 giugno dell'anno successivo, pubblicare nel proprio sito web o portale digitale (o, in mancanza del sito, sulla propria pagina Facebook) le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata,
  • data di incasso,
  • causale

 

Precisazioni:

  • l’adempimento riguarda sia i contributi in denaro sia quali in natura (ad esempio bene in comodato); in questo caso il valore economico da indicare del bene sarà, come chiarito dal Ministero, quello “dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione”. Sarà pertanto cura delle associazioni beneficiarie sollecitare la Pubblica Amministrazione affinché offra informazioni in merito.
  • il limite di € 10.000 si intende cumulativo (cioè riguarda il totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non la singola erogazione,
  • il criterio per determinare l’importo è quello di cassa (quindi le somme effettivamente incassate nell'anno solare anche se di competenza di periodi diversi),
  • ove l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'associazione aderisce, che fa sì che il vincolo associativo in tal modo costituitosi all'interno della rete consenta di ritenere proprio del singolo ente aderente, sia pure in via mediata, il sito internet o il portale digitale della rete medesima,
  • le società sportive dilettantistiche SSD assolvono a tali obblighi inserendo tali informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

 

Sanzioni:

Per l'inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista, sia per associazioni/fondazioni/Onlus, una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

Le somme ricevute nell'anno 2020 possono essere pubblicate entro il 31.12.2021

I sodalizi in possesso della Partita IVA e che hanno optato per il regime di cui alla legge 398/91 sono tenuti a versare l’IVA relativa alla liquidazione del trimestre come da Registro IVA Minori da loro tenuto e correttamente aggiornato mensilmente (entro il 15 di ogni mese):

I Trimestre
(Gennaio, Febbraio, Marzo)
entro il 16 Maggio
mediante C/C Bancario del sodalzio con Modello F24
Codice Tributo 6031;

 

II Trimestre 
(Aprile, Maggio, Giugno)
entro il 16 Agosto
mediante C/C Bancario del sodalzio con Modello F24
Codice Tributo 6032;


III Trimestre 
(Luglio, Agosto, Settembre)
entro il 16 Novembre
mediante C/C Bancario del sodalzio con Modello F24
Codice Tributo 6033;

 

IV Trimestre 
(Ottobre, Novembre, Dicembre)
entro il 16 Febbraio dell'anno successivo
mediante C/C Bancario del sodalzio con Modello F24
Codice Tributo 6034;

 

Le Associazioni che nel mese precedete hanno pagato (pagato non ricevuto la parcella o la notula) prosessionisti con Ritenuta d'Acconto  (sulla cui fattura o parcella vanno versate le ritenute) o Istruttori Sportivi la cui indennità sportive ha superato la soglia dei 10.000,00 per prestazioni sportive dilettantistiche, devono versare - mediante Modello F24 - le ritenute sui compensi erogati.

Codice tributo 1040 per la ritenuta IRPEF e codice tributo 3802 per l'addizionale regionale (se dovuta).

A questo adempimento mensile seguirà l'adempimento annuale della Certificazione Unica e del 770 semplificato.

Tutte le istruzioni su come erogare le Indennità Sportive e pagare le eventuali ritenute (per chi dovesse superare la soglia dei 10.000,00 Euro) le potete trovare qui: Indennità attività sportiva dilettantistica.

  

Leggi anche:

Indennità sportiva

Indennità dipendenti

Modello 770

Certificazione Unica

I sodalizi provvisti di partita IVA e che hanno optato per il regime di cui alla legge 398/91 devono compilare il registro IVA minori  (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

In tale registro vanno annotate le entrate (solo quelle commerciali) per categoria di aliquiota IVA (il 22% o il 10% o il 4% in base alla categoria commerciale). La compilazione di tale riquadro va effettutata entro il 15 del mese successivo agli incassi.

Ogni 3 mesi (se il versamento IVA è trimestrale) o ogni mese (se il versamento IVA è mensile) si sommeranno le cifre dei riquadri del trimestre (se il versamento IVA è trimestrale) e si verserà, tramite F24 in via telematica dal conto corrente bancario intestato all'Associazione o al Circolo, il 50% di tale importo.

A fine anno, la somma di tutti gli importi registrati mensilmente, dovrà essere inserita nel modello UNICO dell'associazione.

Dal primo gennaio 2015 le Pubbliche Amministrazioni applicano lo Split Payment (il sistema per il quale viene pagato solo l'imponibile di una fattura mentre l'IVA viene versata, dalle stesse amministrazioni, all'erario).

Per le realtà che hanno aderito al regime forfetario della legge 398/91 non si applica tale meccanismo come ribadito nella Circolare 15/E del 13 aprile 2015 dell'Agenzia delle Entrate (pagg. 9 e 10 evidenziate in giallo nell'allegato).

Le associazioni devono quindi continuare ad emettere fattura (quando rischiesta e/o necessaria) con IVA esposta.

Le prestazioni occasionali sono quelle attività di prestazioni d'opera (lavoro) occasionali retribuite che rispettano dei precisi criteri:

- sono svolte da una persona non in possesso della partita IVA;

- sono svolte in modo puramente occasionale;

- sono svolte in modo non continuativo;

- sono svolte da un non professionista dell'attività per cui viene retribuito;

- non sono coordinate dal committente;

- il percipiente non deve superare la soglia dei 5.000,00 (cinquemila /00) euro annui ricevuti.

 

Se tutti questi criteri sono rispettati il lavoratore occasionale può essere retribuito a fronte di una ricevuta che il percipiente stesso emette indicano:

- tutti i dati del prestatore d'opera occasionale (lavoratore);

- tutti i dati del committente (chi affida il lavoro);

- somma percepita;

- data;

- abbia la dicitura: non è soggetto al regime Iva a norma dell’art. 5 Dpr 633/72 e successive modificazioni;

- sia indicato e scorporato il 20% di ritenuta d'acconto;

- sia apposta una marca da bollo di euro 2,00 avente data anteriore o uguale alla data della ricevuta e venga applicata unicamente sull'orginale della ricevuta consegnata al committente (solo se la ricevuta è di importo superiore a 77,47 euro ).

 

----- I -----

 

Entro il 16 del mese successivo alla data di pagamento (non data di ricevuta) deve essere versata, da parte del committente, la ritenuta d'acconto del 20% mediante modello F24 con codice 1040 e, come periodo, il mese e l'anno di pagamento della prestazione (vedi spiegazione dal sito dell'Agenzai delle Entrate).

Entro febbraio dell'anno successivo (verificare la scadenza) il committente deve presentata la Certificazione Unica (CU) e, successivamente, il modello 770.

 

 

Ti consigliamo di leggere attentamente, in base alla tipologia associativa, anche:

Di seguito alcuni fac-simili di verbali utili da utilizzare, con le opportune modifiche, per la gestione dell'associazione.

 

PRIMO VERBALE

AREA DOWNLOAD:

DIMISSIONI PRESIDENTE

AREA DOWNLOAD:

RENDICONTO ANNUALE

AREA DOWNLOAD:

ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO PER SCADENZA MANDATO

CAMBIO SEDE SOCIALE / LEGALE

CAMBIO NOME

APERTURA SEDE SECONDARIA

CAMBIO ENTE DI AFFILIAZIONE

COMODATO USO GRATUITO DI ATTREZZATURA

Di seguito alleghiamo un modello di "Nota spese a piè di lista" da utilizzare, con le opportune modifiche, in caso di rimborsi spese documentati.

Ricordiamo che dette somme devono essere rimborsate in modo tracciato.

 

AREA DOWNLOAD:

 

L'acquisto di materiale usato venduto da privati è possibile basta che l'acquisto sia certo e dimostrabile e che quindi avvenga mediante stesura di una dichiarazione che dovrà riportare:

  1. Le generalità complete (compreso il codice fiscale) del soggetto privato che cede e vende il bene;
  2. la descrizione dell'oggetto/bene che viene ceduto;
  3. il prezzo di cessione;
  4. tutti i dati (compresi codice fiscale e partita iva) del soggetto acquirente;
  5. la dicitura che indica la non soggettività ad I.V.A. (l'operazione non è soggetta ad I.V.A. ai sensi degli art. 1,2,4 e 5 del D.P.R. 633/1972);
  6. la firma di chi cede il bene;
  7. l'applicazione alla dichiarazione di una marca da bollo di € 2,00 (se l'importo di vendita supera € 77,47) che andrà annullata con un colpo di penna.

 

 

I Sodalizi che vogliono somministrare alimenti e bevande a favore dei Soci devono avvalersi della legge 287/91.
Tali realtà devono dotarsi dell'autorizzazione comunale (dell’art. 86 c. 2 del TULPS) concessa dal Sindaco in base all’esame di alcuni requisiti riferiti alla Sede Sociale.
L'autorizzazione comunale per la somministrazione di alimenti e bevande è un atto dovuto (e se la somministrazione di alimenti e bevande è svolta direttamente dal circolo non è necessaria l’iscrizione al REC presso la camera di commercio) se il Sodalizio ha i requisiti richiesti:

  • le autorizzazioni igienico sanitarie per i locali (rilasciata dall'Asl di competenza);
  • la presenza dei requisiti di sorvegliabilità del locale secondo le disposizioni emanate dal ministro dell’interno.

Il Sodalizio deve presentare domanda di autorizzazione (denuncia di inizio attività) ai competenti uffici comunali in cui si attesta la sussistenza dei presupposti sopradescritti producendo la seguente documentazione:

  • l’Ente di promozione a cui il Sodalizio è affiliato e il nulla osta dell'Ente a somministrare;
  • Atto e Statuto del Sodalizio debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate;
  • CF o Partita IVA del Sodalizio;
  • dati e documenti del Legale Rappresentante;
  • il tipo di attività che il Sodalizio intende svolgere;
  • la produzione del certificato penale e carichi pendenti del presidente dell’associazione
  • la sede e la superficie dei locali del circolo associativo con le aree riservate alla somministrazione (pianta dei locali);
  • il rispetto delle condizioni previste dall’art 148 del D.P.R. 917/1986; che il locale dove viene esercitata la somministrazione è conforme alle norme in materia edilizia, igienico sanitaria e ai criteri di sicurezza imposti dal Ministero dell’Interno ai sensi della legge 25.08.1991 n. 287.

Dalla presentazione della denuncia il Comune ha un termine di 60 giorni per concedere l’autorizzazione o per negarla. Decorso tale termine senza una formale comunicazione di diniego, l’autorizzazione si intende concessa.
Il Sindaco che rilascia la licenza potrà fissare delle prescrizioni a cui il Sodalizio dovrà attenersi (ad esempio l'obbligo di smettere di somministrare ad una determinata ora, etc.). Altre prescrizioni riguardano i requisiti di sorvegliabilità dei locali sono:

  • i locali non devono avere accesso diretto a strade, piazze o altri luoghi pubblici (bussola prima di accedere ai locali);
  • all’esterno dei locali non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l’attività del circolo. 

La comunicazione annuale dati IVA è un adempimento fiscale che tutti i titolari di Partita IVA devono presentare entro fine febbraio.

Sono esonerate le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dle solo Codice Fiscale e e le Associazioni Sportive dilettantistiche titolari di Partita IVA che hanno optato per il regime fiscale di cui alla Legge 398/91.

Il Comitato Olimpico ribadisce che non sussiste l'obbligo di contribuzione per i compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, qualificati redditi diversi ai fini fiscali dall'art. 67, comma 1, letto m), del TUIR.

Nel caso di intrattenimenti organizzati da associazioni per i propri soci l’imposta sarà applicabile solo se il socio è tenuto a pagare un corrispettivo specifico per la partecipazione all’intrattenimento.

Alleghiamo la normativa da leggere.

 

La lotteria è un “gioco a sorte” dove i partecipanti acquistano un biglietto (contrassegnato da serie e numerazione progressiva) che viene staccato da una matrice; al termine della vendita dei biglietti vengono effettuate delle estrazioni casuali ad oguna delle quali corriponderà un premio. L’ammontare complessivo della vendita dei biglietti (vendita che deve essere limitata al territorio della provincia) non superi Euro 51.645,69.

La tombola è un altro tipo di “gioco a sorte” che utilizza cartelle portanti una data quantità di numeri (dal numero 1 al numero 90) con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite (es: ambo, terna, quaterna, tombola). I premi assegnati non devono però superare il valore complessivo di Euro 12.911,42. La vendita delle cartelle (contrassegnate da serie e numerazione progressiva) deve essere circoscritta al Comune in cui si effettua la tombola ed ai Comuni limitrofi.

La pesca di beneficenza è una manifestazione che viene organizzata con la vendita di biglietti numerati (ma in questo caso senza una matrice progressiva), e ad alcuni di questi biglietti corrisponde un premio. Il ricavo non deve essere superiore a Euro 51.645,69;  la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune dove si svolge la manifestazione.

Per organizzare una di queste manifestazioni, prima di tutto è necessario inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno una comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, indicando le finalità della manifestazione, l’ambito territoriale di effettuazione, il numero di biglietti e il loro importo. Il tutto con “silenzio assenso” (decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione senza risposta) si intende rilasciato nulla-osta all’effettuazione della manifestazione (art.39, comma 13-quinquies del Decreto Legge n. 269 del 30/09/2003 convertito in Legge con la Legge 24 novembre 2003, n. 326).
Ottenuto quindi il nulla-osta, il legale rappresentante dell’Ente o dell’Associazione deve darne informazione al Prefetto ed al Sindaco del Comune di competenza, (entro 30 giorni dallo svolgersi della manifestazione - in carta intestata:  “In data ……………. si è provveduto a inviare un’autonoma comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”). A tale comunicazione devono essere allegati:

  • per la lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori
  • per la tombole, il regolamento indicante la specifica dei premi in palio e del prezzo delle cartelle, e i documenti che attestino il versamento di una cauzione per un valore complessivo pari a quello dei premi messi in palio, a tutela dei vincitori dei premi previsti. La cauzione va versata a favore del Comune nel cui territorio si svolge la tombola e ha scadenza non inferiore ai tre mesi dalla data di estrazione. Entro trenta giorni successivi all’estrazione, occorre presentare al Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori; verificata la regolarità della documentazione, il Sindaco provvederà allo  svincolo della cauzione. Nel caso in cui i  premi non vengano pagati ai vincitori entro i trenta giorni successivi, il Comune disporrà il vincolo della cauzione
  • per le pesche di beneficenza, il regolamento indicante il numero dei biglietti ed il relativo prezzo.

Per le lotterie e per le tombole, un rappresentante dell’Associazione deve ritirare, prima dell’estrazione, tutti i biglietti o le cartelle invenduti/e, dichiarandoli/e nulli/e. L’estrazione deve essere effettuata alla presenza del  Sindaco (o di un suo incaricato) del Comune nel cui territorio avviene la manifestazione; al termine della manifestazione deve essere redatto un apposito verbale una cui copia deve essere rilasciata al rappresentante comunale e un’altra trasmessa alla Prefettura.
Per le pesche di beneficenza, un responsabile dell’Associazione controlla il numero dei biglietti venduti e, al termine della manifestazione, redige un verbale alla presenza del Sindaco o di un suo incaricato, rilasciandone una copia allo stesso ed inviandone un’altra alla Prefettura entro 15 giorni.

I fondi pervenuti agli enti non commerciali a seguito di raccolte pubbliche non concorrono alla formazione del reddito e, oltre ad essere esclusi da IVA, sono esenti da ogni altro tributo (es: imposta sugli intrattenimenti) (Art. 2 del D.Lgs. 460/1997). Queste agevolazioni fiscali, tuttavia, sono riconosciute solo se le raccolte fondi sono:

  • pubbliche e svolte in modo occasionale;
  • concomitanti con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 600/73 le manifestazioni a sorte locali (tombole, lotterie e pesche/banchi di beneficenza) sono soggette alla ritenuta a titolo d’imposta del 10% del valore dei premi (e non sull’importo incassato con la vendita dei biglietti). Pertanto, entro il giorno 16 del mese successivo a quello della data dell’evento, occorre procedere al versamento della relativa ritenuta compilando la sezione erario del modello F24 ed indicando il codice tributo 1046 corrispondente a “ritenute su premi delle lotterie tombole pesche o banchi di beneficenza”.

Sono escluse da tale ritenuta le tombole effettuate dalle associazioni e dai circoli associativi per i propri soci, per autofinanziarsi o per puro divertimento; inoltre, non occorre richiedere alcuna autorizzazione.

A carico dei soggetti che realizzano raccolte fondi c'è l’obbligo di predisporre apposito rendiconto, da effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale (entro il 30 aprile per i Sodalizi con periodo d'imposta coincidente l'anno solare), separato e ulteriore rispetto al rendiconto annuale economico e finanziario, in cui devono essere riportati, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa nonchè una relazione illustrativa che conterrà:
1- l’importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti;
2- le somme effettivamente destinate alle attività ed ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata;
3- le spese relative sostenute.

In caso di mancata tenuta del rendiconto previsto per ciascuna raccolta fondi le agevolazioni fiscali non vengono perse a patto che, in sede di controllo, “sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile”(Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate).
Se, al contrario, non è possibile produrre alcun documento i proventi della raccolta fondi, per i quali non si è provveduto alla redazione dell’apposito rendiconto, saranno soggetti a tassazione e concorreranno alla formazione del reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività pari al 3 per cento (per le Associazioni in regime fiscale agevolato 398/1991); tali proventi saranno considerati commerciali e, se ciò comportasse il superamento del limite annuo di 250.000 euro, si avrebbe la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla L. 398/1991 e l’applicazione del regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione delle imposte che agli adempimenti contabili.
La mancata tenuta del rendiconto comporta inoltre l’applicabilità di una sanzione amministrativa da Euro 1.032,00 ad Euro 7.746,00.

Sono molti gli enti non profit che organizzano delle manifestazioni pubbliche con l’intento di raccogliere fondi per realizzare le loro iniziative e i loro Progetti Sociali.
La norma di riferimento è l’art. 143, comma 3, che mira ad incentivare tale forma di finanziamento visto che, tale disposizione, sottrae dall'imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte; inoltre è prevista l’esclusione anche dal campo di applicazione dell'IVA e l'esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che locale.

Le agevolazioni fiscali sono riconosciute solo se le raccolte fondi sono:
1- iniziative occasionali;
2- avvengono in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
3- i beni ceduti per la raccolta dei fondi sono di modico valore;
4- il numero di eventi durante il periodo d’imposta non deve essere superiore a 2;
5- l’importo dei fondi raccolti non deve superare il limite massimo di 51.645,69 Euro.

Si precisa che non rientrano nelle raccolte fondi le erogazioni liberali di carattere privato agli enti non commerciali, così come i contributi pubblici o privati a fondo perduto che continuano ad essere non imponibili se destinati all’attività istituzionale.

A carico dei soggetti che realizzano raccolte fondi c'è l’obbligo di predisporre apposito rendiconto, da effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale (entro il 30 aprile per i Sodalizi con periodo d'imposta coincidente l'anno solare), separato e ulteriore rispetto al rendiconto annuale economico e finanziario, in cui devono essere riportati, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa nonchè una relazione illustrativa che conterrà:
1- l’importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti;
2- le somme effettivamente destinate alle attività ed ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata;
3- le spese relative sostenute;
(articolo 20, comma 2, DPR n. 600/73).

Il rendiconto in esame così, come disposto nell’art. 22 del D.P.R 600/73, dovrà essere conservato con gli altri rendiconti in un apposito registro, le cui pagine dovranno essere numerate progressivamente, in esenzione dall'imposta di bollo.
Se nel corso di uno stesso Esercizio Sociale il Sodalizio organizza più raccolte fondi, sarà necessario predisporre specifici rendiconti separati per ognuna di esse.

Si ricorda inoltre sinteticamente che:
1- per la promozione dell’iniziativa di raccolta di fondi potrebbe essere prevista anche l’affissione di locandine. In questo caso oltre alla eventuale timbratura delle locandine, potrebbe essere obbligatorio il pagamento di diritti di affissione;
2- qualora la raccolta fondi preveda la somministrazione di alimenti e bevande, sarà necessario chiedere le opportune autorizzazioni al Comune territorialmente competente;
3- qualora si preveda la realizzazione di spettacoli (magari con diffusione di musica o comunque di opere protette dal diritto di autore), l’ente non commerciale dovrà rivolgersi all'agenzia SIAE competente per territorio per espletare gli adempimenti del caso;
4- nel caso, inoltre, si intenda raccogliere fondi realizzando occasionalmente lotterie, pesche di beneficenza e tombole, sarà necessario rivolgersi al Comune territorialmente competente per l’istruzione della pratica.

 

Le Associazioni che hanno Soci minorenni (ancorpiù le Associazioni con la maggioranza dei Soci minorenni) devono risolvere il problema legato al diritto di voto e la partecipazione alle Assemblee. E' formalmente corretto che il diritto di voto e la partecipazione alle Assemblee sia previsto solo per minorenni (Soci Tesserati) e che i genitori (se non Soci Tesserati), quali rappresentanti dei figli minori, non siano coinvolti nelle decisioni assembleari, visto che l'art. 148, comma 8 lett. c) del TUIR impone di riconoscere  il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione ai soli Soci maggiorenni.

Il Poblema non si pone se la compagine associativa (la totalità dei Soci) è composta da una grande maggioranza di Soci maggiorenni, ma a fronte di una compagine associativa composta prevalentemente da minorenni compare il dubbio sulla possibilità di farli partecipare alle Assemblee per farli votare.

In effetti si deve considerare che se da una parte la norma sopra indicata non concede i diritti partecipativi ai Soci minori di età, dall'altro sia l'art. 148 citato sia l'art. 90 L.289/02 impongono alle ASD di ispirare le norme sull'ordinamento interno a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati attraverso una disciplina uniforme del rapporto.    

Proprio in considerazione del trattamento uniforme che deve essere riservato ai Soci e al requisito della partecipazione nonché al principio di sovranità dell’Assemblea è evidente che non può invocarsi la minore età degli associati per escluderli sempre e in tutti i casi dalle più importanti decisioni del sodalizio e ciò a maggior ragione nelle strutture dove la stragrande maggioranza degli aderenti sia costituita da ragazzi e bambini,  il che sarebbe una  violazione del principio di democraticità visto che ogni potere decisionale sarebbe esclusivo dei soli soci maggiorenni, che costituiscono una ristretta minoranza degli associati.

Laddove poi la ristretta componente di Soci maggiorenni sia identificabile con soli dirigenti e tecnici, il dubbio appare ancora più fondato in quanto si determina una netta differenziazione tra i Soci con mansioni direttive e decisionali rispetto ai soci atleti, privi di diritti partecipativi.

A questo punto ci sentiano di far scegliere due strade per non incorrere in poblematiche di tipo formale:
1- Apportare delle modifiche allo Statuto Sociale in modo da permettere ai genitori di rappresentare i Soci minorenni;
oppure
2- Associare e Tesserare anche i genitori dei Soci minorenni in modo da permettergli di partecipare alle Assembleee.

Ricordiamo che, in ogni caso, è assolutamente necessario che tutti i minori siano tesserati non solo ovviamente a fini assicurativi ma anche per la corretta applicazione dell'agevolazione sui corrispettivi specifici.

Visto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti (sia entrate che uscite) si consiglia l'apertura di un Conto Corrente Bancario o Postale in modo da poter tracciare tutte le uscite e le entrate come da legge e poter gestire finanziariamente l'Associazione.

Il Conto Corrente dovrà essere obbligatoriamente intestato all'Associazione e riportarne i dati (Denominazione, Sede Legale, Codice Fiscale e/o Partita IVA, etc.).

L'Istituto di Credito vi chiederà certamente una copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, una copia del Codice Fiscale e/o Partita IVA e copia del Documento del Legale Rappresentante. Probabilmente vi chiederà anche l'Autorizzazione, da parte del Consiglio Direttivo, di aprire il Conto Corrente.

A tal proposito alleghiamo un fac-simile di verbale di Consiglio Direttivo dove si da mandato al Presidente di scegliere l'Istituto di Credito migliore e di aprire il Conto Corrente e le deleghe di chi può operare nel predetto conto. Il file allegato è modificabile in base alle esigenze.

Essendo solitamente questo il primo verbale del Consiglio Direttivo (visto che l'Apertura del Conto Corrente solitamente è una delle ultime formalità della Costituzione del Sodalizio) si consiglia di fare un verbale unico che comprenda non solo l'apertura di detto conto ma anche le prime decisioni da prendere per il buon andamento del Sodalizio. 

 

La SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) ha diverse delege vediamo quelle che possono interessere le Associazioni Sportive dilettantistiche o le Associazioni/Circoli Culturali e/o Ricreativi.

  • Tutte le Associazioni che operano con la musica devono pagare i diritti d'autore e, quindi, devono pagare la SIAE territoriale.
    Di solito le tipologie di tariffe da pagare per le Associazioni Sportive dilettantistiche sono di due tipi:
    1- Musica d'ambiente che è quella musica che si diffonte nelle sala, indifferentemente dal tipo di supporto con cui di riprodice la musica, (ad esempio una radio che trasmette in una palestra mentre i soci svolgono attività;
    2- Corsi di Ballo (con o senza esibizione di fine anno) o corsi sportivi dove si usa la musica (Aerobica, Pilates, Fitness, etc.).

Le Associazioni Sportive dilettantistiche affiliate ad un ENTE di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI hanno diritto a tariffe agevolate in base ad un accordo tra SIAE ed ENTI di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

 

Al Legale Rappresentante di un’associazione spetta la direzione dell'ente e il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci. Allo stesso spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, ciò vuol dire che può sottoscrivere contratti o accordi in nome e per conto dell'associazione e che in caso di controversie giudiziarie rappresenta l'associazione nel corso delle cause civili o penali.
Il Presidente può conferire ad altri soci il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'associazione.
Il Legale Rappresentante vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
Di solito la durata del suo incarico coincide con la stessa durata del Consiglio Direttivo.
E' importante sottolineare che il Presidente, assieme a componenti del Consiglio Direttivo, è il responsabile civile dell'associazione di fronte ai terzi. Questo vuol dire che se l'associazione contrae dei debiti e non riesce a pagarli con il suo patrimonio, i creditori possono rivalersi sul patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione o di chi ha rappresentato l'associazione per quel determinato compito. Insieme al presidente sarà responsabile anche l'intero Consiglio Direttivo, che ha approvato l'atto o deliberato l'impegno.
Nel caso in cui il presidente deleghi un altro socio per il compimento di determinati atti, è sempre consigliabile preparare una delega scritta che rimarrà agli atti dell’associazione.

Il modello 770 è un documento dichiarativo che riguarda i sostituti d’imposta e cioè quelle entità che per legge sostituiscono il contribuente nei rapporti col fisco, per quanto riguarda le parti relative alle ritenute dei compensi, salari, pensioni. Questo modello va compilato e inviato all'autorità competente in fase dichiarazione dei redditi.
Esistono due tipologie di modello 770:

  1. Il modello 770 semplificato è utilizzato dai sostituti di imposta, compresa anche le amministrazioni dello Stato, per comunicare on-line i dati fiscali dei contribuenti riguardanti le ritenute operate nell’anno solare/sportivo precedente. Questo modello contiene i dati di tutte le certificazioni che sono state rilasciate ai soggetti che in quell’anno hanno percepito vari redditi.
  2. Il modello 770 ordinario è utilizzato non solo dai sostituti di imposta ma, anche dagli intermediari e dagli altri soggetti che agiscono in manovre “fiscalmente rilevanti”. Questi soggetti sono tenuti a comunicare i dati relativi alle varie ritenute operate sui dividendi, i vari redditi erogati nell’anno solare/sportivo precedente, operazioni di natura finanziaria effettuate nell’anno solare/sportivo precedente e dai proventi da partecipazione.

Per legge la presentazione di questo modello avviene esclusivamente tramite internet e direttamente all’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo di presentare il modello 770 scatta nel caso in cui l’associazione abbia corrisposto in un periodo d’imposta somme a titolo di:

In questi casi l’associazione sportiva assume la veste di sostituto d’imposta e ha l’obbligo:

  • di rilasciare (entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui i compensi sono stati corrisposti) ai destinatari delle somme una certificazione annuale in cui sono riepilogati gli importi pagati e le ritenute operate;
  • di predisporre e trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il modello 770.

 

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Indennità sportiva

Indennità dipendenti

Modello 770

Certificazione Unica

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