
Andrea
Costituzione APS
4Settori propone il servizio di costituzione di Associazione di Promozione Sociale.
Il prezzo del servizio per la costituzione dell'associazione è di Euro 350,00 comprensivo di:
- stesura atto costitutivo e statuto;
- apertura codice fiscale e/o partita iva;
- registrazione atto e statuto e pagamento dell'imposta di registro (Euro 200,00).
Per poter accedere a tale servizio basta inviare una e-mail a segreteria@4settori.net con la richiesta di costituzione o compilare il form sottostante.
In alternativa l'operazione può essere eseguita da un socio della costituenda APS seguendo la nostra guida su Come costituire un'Associazione di Promozione Sociale.
Registrare al RAS il co.co.co. sportivo
Il RASD (Registro delle Attività Sportive dilettantistiche) è stato implementato in modo che ogni sodalizio, in autonomia e senza l'ausilio di professionisti, possa fare le comunicazioni di inizio attività dei lavoratori sportivi in co.co.co.. Tale comunicazione sostituirà tutte le altre e vale solo per i lavoratori inquadrati come co.co.co. sportivo.
Accedere al RAS andando al link: https://registro.sportesalute.eu/ .
Immettere le credenziali che ha usato il presidente per registrarsi (se non si è ancora registrati leggere qui la guida).
Cliccare sul menù di destra "Lavoro sportivo" e, successivamente, cliccare sul pulsante "UniLav SPORT".
Cliccare sul pulsante blu "Nuova Comunicazione".
Inserire il codice fiscale del lavoratore co.co.co. (Tale codice fiscale deve essere presente nella sezione tesseramenti del RAS).
Cliccare sul menu a tendina "Tipo richiesta" e scegliere se Inizio - Proroga o Cessazione.
Cliccare sul pulsante azzurro "Verifica".
Il sistema verifica che il lavoratore sportivo co.co.co. sia presente nei tesseramenti, quindi cliccare sul pulsante verde "Prosegui".
Nella nuova schermata troviamo una serie di linguette: la prima Dati di invio è già precompilata quindi basta cliccare sul pulsante verde "Salva" e passare alla linguetta Datore di lavoro cliccandoci sopra.
Compilare tutte le voci obbligatorie che non risultano già precompilate.
Cliccare sul menu a tendina "Settore" e scegliere il settore nella quale opera il sodalizio (probabilmente "Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi"). Tale settore (che corrisponde al codice Ateco del sodalizio) si può trovare nel Certificato di attribuzione Codice Fiscale o Partita IVA del sodalizio.
Cliccare sul pulsante verde "Salva".
Cliccare sulla linguetta Legale Rappresentante.
Compilare tutte le voci obbligatorie che non risultano già precompilate.
Cliccare sul pulsante verde "Salva".
Cliccare sulla linguetta Lavoratore.
Compilare tutte le voci obbligatorie che non risultano già precompilate.
Cliccare sul menu a tendina "Livello di Istruzione" e scegliere.
Cliccare sul pulsante verde "Salva".
Cliccare sulla linguetta Rapporto.
Compilare tutte le voci obbligatorie immettendo la data di inizio rapporto e quella di fine.
Inserire la Pat INAIL che è il numero di posizione INAIL del sodalizio. Se la ASD/SSD non ha una posizione INAIL vanno inseriti otto zeri: "00000000".
Inserire la Retribuzione / Compenso (non è chiaro se sia richiesta la retribuzione oraria o la totale mensile ed ancora se sia il compenso netto o al lordo). Consigliamo, fino a nuove indicazioni di inserire il compenso lordo orario.
Nel menu a tendina "Qualifica Professionale" risulta, al momento, selezionabile solo "Esercenti di attività sportive".
Cliccare sul pulsante verde "Salva ed invia".
Nella linguetta iniziale Dati di invio si troveranno i dati di invio di questa comunicazione che fatta al RAS, ma anche al Centro per l’impiego, INPS e, in caso di inserimento della Pat INAIL, anche all’INAIL.
Cliccando sul menu "UniLav" si noterà il nome del lavoratore co.co.co. sportivo.
Facendo doppio clic sul nome si apre una schermata a destra con il riepilogo della comunicazione.
Atto Costitutivo e Statuto Associazione di Promozione Sociale
Il secondo passo (dopo aver definito l'Attività dell'Associazione, se aprire il Codice Fiscale o la Partita IVA e il Consiglio Direttivo) è quello di redigere un Atto Costitutivo e uno Statuto dell'Associazione.
Ricordiamo che:
1- gli statuto sono pochissimo modificabili nel senso che, oltre ai dati identificativi e dei soci, si può solo inserire le attività istituzionali (come da passo 1) e le modalità pratiche di attuazione di queste finalità;
2- l'Atto Costitutivo e lo Statuto devono essere redatti in duplice originale, firmati da tutti i Soci Fondatori (i soci fondatori devono essere tutti maggiorenni) su tutte le pagine.
In allegato una bozza di Atto Costitutivo e di Statuto.
Scelta dell'attività dell'Associazione di Promozione Sociale
Il primo passo è quello di capire bene quale attività l'associazione dovrà svolgere e con chi vogliamo svolgerla.
Il codice del Terzo Settore impone di inserire nello statuto come attività principali una o più delle attività sotto riportate (contrassegnate da lettere). Nello statuto bisogna inserire anche dettagliatamente come si intende perseguire gli scopi istituzionali scelti dall'elenco.
Di seguito riportiamo l'art.5 del Codice del Terzo Settore dove sono indicate le attività (almeno una) che le associazioni del Terzo Settore ETS devono svolgere e devono essere indicate nello statuto:
Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Successivamente dobbiamo scegliere dei primi compagni di viaggio in questa avventura e quindi definire almeno sette persone che diverranno i Soci Fondatori dell'Associazione (che avranno gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri che seguiranno). Tra queste sette persone si sceglierà un solo Presidente (che fungerà anche da Legale Rappresentante), un solo Vice Presidente ed un solo Segretario, gli altri Soci Fondatori potranno avere il ruolo di Consiglieri o di Tesoriere o anche Soci senza nessun ruolo nel Consiglio Direttivo.
La terza cosa che dobbiamo decidere è se aprire il Codice Fiscale o la Partita IVA per la costituenda Associazione.
La differenza tra queste due soluzioni è che, con il Codice Fiscale, l'Associazione potrà svolgere solo la normale Attività Istituzionale (rivolta ai Soci ed ai loro familiari) mentre, con anche la Partita IVA l'Associazione potrà svolgere anche Attività Commerciale subordinata all'Attività Istituzionale usufruendo delle agevolazioni fiscali riservate agli ETS.
Ricordiamo che, comunque, il Codice Fiscale è obbligatorio e la Partita IVA può essere aperta anche successivamente (unica differenza è che, se aperta contestualmente la posizione Codice Fiscale e Partiva IVA, tali due numeri coincideranno se invece le due posizioni verranno aperte in due momenti differenti i numeri di Codice Fiscale e di Partita IVA saranno differenti).
Come costituire un'Associazione di Promozione Sociale
La costituzione di un Ente del Terzo settore, ed in questo caso un'Associazione di Promozione Sociale non è difficile anche se bisogna rispettare delle procedure rigorose. Il punto più impegnativo sarà sicuramente la stesura dell'Atto e dello Statuto perché dovrà essere chiara e precisa dovendo però fare attenzione a contenere tutte le norme richieste dal nuovo codice del Terzo Settore.
Il primo passo, molto importante, sarà quello di scegliere l'attività dell'associazione.
Il circolo diventa Associazione di Promozione Sociale
Il concetto di Circolo Ricreativo e/o Culturale, come se lo ricorda chi da tempo opera nel settore dell'associazionismo, è finito. Questo è stato assorbito, attraverso la grande riforma del Terzo Settore che ha dato alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) la possibilità di svolgere le attività di "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo" come riportato dalla lettera "i" dell'art.5 del Codice del Terzo Settore oltre che, ovviamente, tutte le altre attività elencate dallo stesso art.5 del Codice del Terzo Settore.
Questo cambiamento sicuramente porterà ad avere più incombenze rispetto a prima (una su tutte l'iscrizione al RUNTS con tutto quello che comporta sopratutto in termini di trasparenza), ma dovrebbe portare anche dei benefici a livello fiscale come il superamento della 398/91 e quindi un vantaggio per le attività complementari alle attività istituzionali.
Per questo vi lasciamo a tutte le guide per costituire e gestire una APS.
Corsi Istruttore Sport Acquatici
Di seguito i corsi per diventare istruttore nelle discipline riconosciute dal CONI:
INIZIO
08
MAGGIO
2025
FINE
08
MAGGIO
2025
LUOGO
ONLINE
(ZOOM)
inizio 19.00
ISCRIZIONE
FORM
FONDO PAGINA
OGNI DISCIPLINA
Dove - Quando:
Le lezioni di teoria si svolgeranno online attraverso la piattaforma zoom il 08 Maggio 2025 ore 19.00.
Istruttore Subacqueo
Programma certificazione Istruttori Subacquei con riconoscimento del percorso formativo già svolto
Il corso per Istruttore Sportivo disciplina Subacquea con Diploma rilasciato dall’Ente Nazionale di promozione sportiva PGS riconosciuto CONI si svolgerà online attraverso la piattaforma zoom .
MARTEDI' 30 LUGLIO 2024 ORE 19.00
Destinatari:
Il Diploma è rivolto agli Istruttori Subacquei e Aiuto Istruttori (divemaster) Apneisti e/o Pescatori subacquei, già in possesso di una certificazione con qualifica di Istruttore, nazionale o internazionale rilasciato dalle didattiche subacquee per attività ricreative e sportive definite come:
Confederazione Italiana delle Attività Subacquee (CIAS),
Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS),
Recreational Scuba Training Council (RSTC),
European Underwater Federation (EUF),
European Committee for Standardization (CEN),
che non sono ancora in possesso di un Diploma rilasciato da Federazione, o Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto CONI, come previsto dalle Leggi in vigore.
Qualifica rilasciata:
Diploma Nazionale rilasciato dall’Ente Nazionale di promozione sportiva PGS riconosciuto CONI.
Descrizione:
Programma Certificazione per il conseguimento del Diploma Nazionale rilasciato dall’Ente Nazionale di promozione sportiva PGS riconosciuto CONI, come previsto dalle normative in vigore, consigliabile a completamento delle certificazioni già in possesso.
Svolgimento del Corso:
Il corso si svolge in due fasi tutte e due online:
1- valutazione del percorso formativo svolto precedentemente dall'esaminando acquisendo copia dei brevetti professionali riconosciuti da CIAS - CMAS - RTCS - EUF - CEN per verificarne l'idoneità a conseguire la qualifica richiesta;
2- partecipazione al webinar di approfondimento riguardante la figura dell’Istruttore Sportivo.
Argomenti trattati nelle lezioni / webinar:
- Il CONI, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gli ENTI e le Federazioni Sportive;
- Ruolo e responsabilità dell'Istruttore Sportivo;
- Cenni relativi agli aspetti Amministrativi, Fiscali, Legali collegati alla figura dell’Istruttore Sportivo.
Quota di partecipazione:
Euro 290,00
Principali vantaggi derivanti dal conseguimento del Diploma rilasciato dall’Ente Nazionale PGS riconosciuto CONI:
La normativa in vigore, con particolare riferimento alla nuova riforma dello Sport, definisce in modo preciso la figura dell’Istruttore Sportivo, il quale deve avere determinate caratteristiche professionali ed offre allo stesso, qualora in possesso di una regolare qualifica di Istruttore di Disciplina Specifica, molti vantaggi di carattere operativo e fiscale assolutamente interessanti.
Partiamo da presupposto che tutte le Discipline Sportive riconosciute dal CONI, per poter essere praticate dall’Istruttore, prevedono l’acquisizione di un Diploma / Attestato di Istruttore di Disciplina Specifica rilasciato da Federazione o Ente Nazionale riconosciuto CONI e molte sono le norme che riportano tale concetto, norme nazionali, norme regionali, oltre a regolamenti e disposizioni previste dai potenziali “datori di lavoro”, ma in questa pagina elenchiamo in modo riassuntivo, in chiave propositiva, alcuni principali vantaggi derivanti dalla sola acquisizione del Diploma di cui sopra (approfondimento dei concetti sottoesposti nel sito www.4settori.net):
Vantaggi
- possibilità di esercitare l’attività di Istruttore scegliendo varie forme di inquadramento fiscale.
- evitare le sanzioni previste, per la maggior parte delle Discipline Sportive riconosciute CONI, se l’attività professionale viene svolta in assenza del Diploma.
Per gli Istruttori senza Partita IVA
- possibilità di operare per una ASD, o SSD con l’inquadramento nel nuovo CoCoCo sportivo – esente tasse e contribuzione fino a €5.000,00 e per la parte eccedente versamento dei contributi in forma significativamente agevolata.
- coperture assicurative (Infortuni ed RC) a condizioni eccezionali offerte dall’Ente riconosciuto CONI di appartenenza.
- snellezza ed estrema semplicità nella gestione degli obblighi fiscali ed amministrativi.
- possibilità di accedere ai vari servizi offerti a condizioni estremamente concorrenziali, dagli Enti riconosciuti CONI, nel nostro caso riportati nei siti 4settori.net.
Per gli Istruttori con Partita IVA (principalmente in regime forfetario)
- possibilità di operare con le stesse agevolazioni del CoCoCo sportivo previsto per le ASD e SSD affiliate agli Enti riconosciuti CONI – esente tasse e contribuzione fino a €5.000,00 e per la parte eccedente versamento dei soli contributi previdenziali in forma agevolata, senza versamenti di Imposte sui redditi IRES (franchigia) fino a €15.000,00.
- coperture assicurative (Infortuni ed RC) a condizioni eccezionali offerte dall’Ente riconosciuto CONI di appartenenza.
- snellezza ed estrema semplicità nella gestione degli obblighi fiscali ed amministrativi.
- possibilità di accedere ai vari servizi offerti a condizioni estremamente concorrenziali, dagli Enti riconosciuti CONI, nel nostro caso riportati nei siti 4settori.net.
Per informazione ed approfondimenti
Segreteria 4settori: segreteria@4settori.net - 049777011
UISAP: infouisap@gmail.com
CORSO CON ESAME PER DIVENTARE ISTRUTTORE SPORTIVO
Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche
Cos'è il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche?
Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ha di fatto sostituito, dalla data del 1 settembre 2022, il registro del CONI ed è diventato lo strumento con cui il Ministero dello Sport, attraverso la società Sport e Salute, conferma "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate agli Enti di Promozione Sportiva e/o alle Federazioni Sportive Nazionali.
Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, oltre ad essere affiliate ad un Ente di Promozione Sportive e/o ad una Federazione Sportiva Nazione ed essere in regola con il tesseramento, devono essere iscritte a tale registro per poter usufruire dei vantaggi fiscali a loro riservati.
Come registrarsi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche?
Solitamente è l'Ente di Promozione Sportiva e/o la Federazione Sportiva Nazione riconosciuti dal CONI che provvedono a comunicare al Registro gli estremi per procedere all'iscrizione.
Successivamente alla registrazione del sodalizio da parte dell'Ente / Federazione di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI il Presidente del sodalizio deve autenticarsi.
Obblighi degli iscritti alRegistro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Ogni anno i sodalizi affiliati devono:
- Stampare il certificato;
- Far registrare le attività didattiche e sportive che il sodalizio organizza da parte dell'Ente / Federazione di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI.
Creare un'utenza al registro
Di seguito il tutorial per creare una nuova utenza al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche gestito da Sport e Salute:
Per creare un'utenza come legale rappresentante di ASD/SSD bisogna recarsi sul sito https://registro.sportesalute.eu/#/login .